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214014
IDG941506345
94.15.06345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masucci Silvia T.
Sulla differenza tra onere e legato ai fini della responsabilita' "intra vires" nell' accettazione beneficiata di eredita'
Nota a Cass. sez. II civ. 29 aprile 1993, n. 5067
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1389-1394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3023; D30284
Con la sentenza annotata la Suprema Corte inaugura un corso giurisprudenziale che, afferma l' A., nell' annoverare espressamente l' onere testamentario tra i debiti ereditari rispetto ai quali l' erede beneficiato risponde "intra vires hereditatis", finisce per sottintendere altra e ben piu' ampia questione, quella, cioe', della distinzione, "quoad effectum" tra onere e legato. Nel caso deciso, il testatore istituiva un erede universale dei suoi beni al fratello, gravandolo dell' obbligo di corrispondere vita natural durante alla propria compagna di vita un certo ammontare di denaro, indicizzato sul parametro del prezzo ufficiale dell' oro. A seguito di rinuncia dell' istituito, succedevano i due figli, i quali accettavano con beneficio d' inventario. Costoro si rifiutavano di corrispondere alla beneficiaria le somme di cui alla disposizione testamentaria motivando giuridicamente il rifiuto con l' assimilazione dell' obbligo testamentario ad un legato di alimenti, subordinato alla ricorrenza dello stato di bisogno del legatario. La sentenza in esame, orientandosi per la natura di onere testamentario della disposizione "de qua", afferma che "anche l' onere testamentario rientra tra i debiti ereditari, al pagamento dei quali l' erede che abbia accettato con beneficio di inventario non e' tenuto oltre il valore dei beni pervenutigli per successione; di conseguenza, in caso di inadempimento, il beneficiario del modo e' costretto a subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari". L' A. esamina la sentenza, approfondendo, in particolare, l' indagine sulla distinzione tra onere e legato e tra legato di alimenti e legato puro e semplice.
art. 490 c.c. art. 497 c.c. art. 647 c.c.



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