| Con la sentenza annotata la Suprema Corte inaugura un corso
giurisprudenziale che, afferma l' A., nell' annoverare espressamente
l' onere testamentario tra i debiti ereditari rispetto ai quali l'
erede beneficiato risponde "intra vires hereditatis", finisce per
sottintendere altra e ben piu' ampia questione, quella, cioe', della
distinzione, "quoad effectum" tra onere e legato. Nel caso deciso, il
testatore istituiva un erede universale dei suoi beni al fratello,
gravandolo dell' obbligo di corrispondere vita natural durante alla
propria compagna di vita un certo ammontare di denaro, indicizzato
sul parametro del prezzo ufficiale dell' oro. A seguito di rinuncia
dell' istituito, succedevano i due figli, i quali accettavano con
beneficio d' inventario. Costoro si rifiutavano di corrispondere alla
beneficiaria le somme di cui alla disposizione testamentaria
motivando giuridicamente il rifiuto con l' assimilazione dell'
obbligo testamentario ad un legato di alimenti, subordinato alla
ricorrenza dello stato di bisogno del legatario. La sentenza in
esame, orientandosi per la natura di onere testamentario della
disposizione "de qua", afferma che "anche l' onere testamentario
rientra tra i debiti ereditari, al pagamento dei quali l' erede che
abbia accettato con beneficio di inventario non e' tenuto oltre il
valore dei beni pervenutigli per successione; di conseguenza, in caso
di inadempimento, il beneficiario del modo e' costretto a subire il
concorso dei creditori ereditari e dei legatari". L' A. esamina la
sentenza, approfondendo, in particolare, l' indagine sulla
distinzione tra onere e legato e tra legato di alimenti e legato puro
e semplice.
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