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214015
IDG941506346
94.15.06346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frus Giorgio
Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda cautelare proposta "ante causam", se il merito e' devoluto alla cognizione del giudice amministrativo, e sulla dubbia costituzionalita' degli effetti di questa scelta interpretativa
Nota a ord. Trib. Torino 27 maggio 1994
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1B, pag. 849-854
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D15200
Secondo l' ordinanza annotata "sulla domanda cautelare ante causam e' carente la giurisdizione del giudice ordinario, ove la cognizione della causa di merito sia devoluta al giudice amministrativo". L' A. esamina il provvedimento evidenziandone l' interesse perche', oltre alla soluzione del pur importante problema in tema di competenza giurisdizionale del giudice della cautela, si allarga, per le implicazioni che discendono dalla scelta interpretativa operata dal giudice, a rilevantissimi nodi sistematici, a cavallo fra il diritto processuale civile e il diritto processuale amministrativo, i quali, per essere sciolti, potrebbero richiedere un intervento della Corte Costituzionale. L' A. afferma conclusivamente che alla pronuncia e' possibile riconoscere un doppio merito: quello di avere correttamente risolto, in assenza di precedenti, un importante problema interpretativo sulla competenza cautelare "ante causam" dopo la riforma del 1990; quello di aver messo in luce le illogiche differenze di poteri cautelari tra giudice ordinario e giudice amministrativo, solo in parte attenuate dall' intervento della Corte Costituzionale del 1985.
art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 669 ter c.p.c. C. Cost. 28 giugno 1985, n. 190



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