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| IDG941506346 | |
| 94.15.06346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frus Giorgio
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| Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla
domanda cautelare proposta "ante causam", se il merito e' devoluto
alla cognizione del giudice amministrativo, e sulla dubbia
costituzionalita' degli effetti di questa scelta interpretativa
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| Nota a ord. Trib. Torino 27 maggio 1994
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1B, pag. 849-854
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4402; D15200
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| Secondo l' ordinanza annotata "sulla domanda cautelare ante causam e'
carente la giurisdizione del giudice ordinario, ove la cognizione
della causa di merito sia devoluta al giudice amministrativo". L' A.
esamina il provvedimento evidenziandone l' interesse perche', oltre
alla soluzione del pur importante problema in tema di competenza
giurisdizionale del giudice della cautela, si allarga, per le
implicazioni che discendono dalla scelta interpretativa operata dal
giudice, a rilevantissimi nodi sistematici, a cavallo fra il diritto
processuale civile e il diritto processuale amministrativo, i quali,
per essere sciolti, potrebbero richiedere un intervento della Corte
Costituzionale. L' A. afferma conclusivamente che alla pronuncia e'
possibile riconoscere un doppio merito: quello di avere correttamente
risolto, in assenza di precedenti, un importante problema
interpretativo sulla competenza cautelare "ante causam" dopo la
riforma del 1990; quello di aver messo in luce le illogiche
differenze di poteri cautelari tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, solo in parte attenuate dall' intervento della Corte
Costituzionale del 1985.
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| art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 669 ter c.p.c.
C. Cost. 28 giugno 1985, n. 190
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