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214016
IDG941506347
94.15.06347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cristofaro Marco
Sul "dies a quo" della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo cautelare (fra norma e diritto pretorio)
Nota a ord. Trib. Padova 21 marzo 1994
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1B, pag. 855-858
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402
L' ordinanza in epigrafe affronta la questione della determinazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di proposizione del reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. Secondo la massima riportata "qualora l' ordinanza autorizzativa del provvedimento cautelare sia stata pronuncia presenti le parti, non puo' non trovare applicazione il principio generale secondo cui i provvedimenti emessi dal giudice in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti, si' che non si rende necessaria, per la decorrenza del termine fissato dall' art. 669 terdecies comma 2 c.p.c., la notificazione dell' ordinanza medesima". Il Tribunale accoglie una tesi che ha trovato finora pochi sostenitori in dottrina, la quale, afferma l' A., e' invece pressoche' compatta nel ritenere che in proposito sia decisivo il richiamo fatto dall' art. 669 terdecies al comma 2 dell' art. 739 c.p.c. e che, quindi, il termine perentorio di 10 giorni decorra dalla notificazione del provvedimento. Proposta un' ampia bibliografia in materia, l' A. ritiene che sia da ribadire la bonta' dell' insegnamento dottrinale e sostiene che la posizione sostenuta nell' ordinanza in epigrafe non meriti adesione per una serie di considerazioni di carattere sia generale che specifico.
art. 669 terdecies c.p.c. art. 739 comma 2 c.p.c.



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