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| IDG941506347 | |
| 94.15.06347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Cristofaro Marco
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| Sul "dies a quo" della decorrenza del termine per la proposizione del
reclamo cautelare (fra norma e diritto pretorio)
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| Nota a ord. Trib. Padova 21 marzo 1994
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 1B, pag. 855-858
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4402
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| L' ordinanza in epigrafe affronta la questione della determinazione
del "dies a quo" per la decorrenza del termine di proposizione del
reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. Secondo la massima
riportata "qualora l' ordinanza autorizzativa del provvedimento
cautelare sia stata pronuncia presenti le parti, non puo' non trovare
applicazione il principio generale secondo cui i provvedimenti emessi
dal giudice in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti,
si' che non si rende necessaria, per la decorrenza del termine
fissato dall' art. 669 terdecies comma 2 c.p.c., la notificazione
dell' ordinanza medesima". Il Tribunale accoglie una tesi che ha
trovato finora pochi sostenitori in dottrina, la quale, afferma l'
A., e' invece pressoche' compatta nel ritenere che in proposito sia
decisivo il richiamo fatto dall' art. 669 terdecies al comma 2 dell'
art. 739 c.p.c. e che, quindi, il termine perentorio di 10 giorni
decorra dalla notificazione del provvedimento. Proposta un' ampia
bibliografia in materia, l' A. ritiene che sia da ribadire la bonta'
dell' insegnamento dottrinale e sostiene che la posizione sostenuta
nell' ordinanza in epigrafe non meriti adesione per una serie di
considerazioni di carattere sia generale che specifico.
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| art. 669 terdecies c.p.c.
art. 739 comma 2 c.p.c.
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