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214026
IDG941506357
94.15.06357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paulesu Pier Paolo
Applicazione della pena su richiesta delle parti e fascicolo per il dibattimento
Nota a Cass. sez. II pen. 7 gennaio 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 10, pt. 2, pag. 685-694
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
La decisione in epigrafe affronta la questione relativa alla sanzione processuale adottabile, nell' ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. dopo il rinvio a giudizio, allorche' gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. dei quali sia stata ordinata l' esibizione, non siano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento, cosi' come previsto dall' art. 135 disp. att. c.p.p. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte rileva che nessuna nullita' e' prescritta nel caso di inosservanza dell' art. 135 cit. e, inoltre, che non e' possibile considerare la decisione ex art. 444 c.p.p. come fondata su prove diverse da quelle legittimamente acquisite e, quindi, in violazione dell' art. 526 c.p.p., posto che tale pronuncia non presuppone un accertamento probatorio di responsabilita'. Richiamata cosi' la pronuncia, l' A. solleva perplessita' sotto il profilo argomentativo e, prendendo spunto dall' orientamento di essa che nega natura di "condanna" alla decisione resa ex art. 444 c.p.p., propone una riflessione sul tema.
art. 191 c.p.p. art. 431 c.p.p. art. 444 c.p.p. art. 526 c.p.p.



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