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214032
IDG941506363
94.15.06363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoriello Ciro
Giudizio tributario ed obbligo dell' amministrazione finanziaria di adeguarsi al giudicato penale: ancora una (dubbia) pronuncia di non fondatezza della Corte costituzionale
Nota a C. Cost. 5 marzo 1992, n. 120
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1, pag. 465-470
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217; D2191; D538; D6013
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento a vari parametri costituzionali, degli artt. 12 comma 2 d.l. 429/1982 e 16 d.p.r. 636/1972, come sostituito dall' art. 7 d.p.r. 739/1981. La questione attiene alla problematica dei rapporti tra giudizio tributario e processo penale relativo a reati in materia di imposte sui redditi e di IVA. Nel caso di specie la connessione fra i procedimenti viene affrontata con riferimento ai poteri e ai doveri degli uffici dell' amministrazione finanziaria nell' ipotesi in cui, nella pendenza del termine previsto per l' effettuazione degli accertamenti fiscali, intervenga una sentenza penale irrevocabile relativa ai reati in materia di tali imposte. L' A. esamina le problematiche sollevate dal giudice rimettente, evidenziando il nesso tra i due articoli impugnati che, isolatamente considerati, non potevano che condurre ad una pronuncia di non fondatezza.
art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 12 comma 1 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516 art. 7 d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739



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