| La decisione in commento affronta la questione relativa alla
pubblicita' del codice di disciplina aziendale, con riferimento all'
ipotesi di licenziamento quale sanzione. Nel quadro dell'
orientamento giurisprudenziale, che ha affermato l' inesistenza di un
generalizzato onere di predisposizione e di affissione del codice
disciplinare, la sentenza annotata presenta caratteri di
originalita', afferma l' A., distinguendo, nell' ambito degli
illeciti disciplinari, tre gruppi di fattispecie comportamentali,
rilevanti o meno ai fini delle garanzie previste dall' art. 7 comma 1
l. 300/1970. Necessitano di preventiva determinazione ed affissione
quei comportamenti del lavoratore idonei ad influire negativamente
sulla quantita' o qualita', ovvero sul modo di svolgimento, della
prestazione lavorativa, in relazione all' organizzazione o alle
particolari caratteristiche dell' ambiente aziendale che richiedano
l' osservanza di specifiche norme per lo piu' ignote alla generalita'
dei consociati. Un secondo gruppo, per il quale pure si rende
necessaria l' affissione, comprende quei comportamenti riprovati
dalla coscienza sociale e comunque contrari a regole generalmente
conosciute o ancora potenzialmente lesivi dell' interesse del datore
di lavoro, ancorche' non attinenti al contenuto della prestazione
lavorativa. Vi sono, infine, comportamenti lesivi dell' interesse
dell' impresa in quanto manifestamente contrari, di solito anche per
la loro rilevanza penale, all' etica comune, che non necessitano di
una preventiva affissione, poiche' trasgrediscono i valori
generalmente accettati dalla collettivita'. L' A. approfondisce l'
esame della sentenza, che mostra di condividere, e propone un' ampia
bibliografia giurisprudenziale e dottrinale sulle tematiche
affrontate.
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