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214036
IDG941506367
94.15.06367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Magni Francesco A.
Domanda di risarcimento del danno biologico proposto per la prima volta in appello e divieto di "ius novorum"
Nota a Cass. sez. III civ. 17 gennaio 1994, n. 370
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1491-1494
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D3070; D30706; D42113
Secondo la massima della sentenza annotata "non costituisce domanda nuova ai sensi dell' art. 345 c.p.c., ed e' quindi proponibile per la prima volta nel giudizio di appello, la richiesta di risarcimento del danno biologico qualora nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il riconoscimento dei danni non patrimoniali". L' A. espone i motivi di perplessita' che suscita questa conclusione, che modifica il precedente orientamento e che egli inquadra nell' incertezza che avvolge il concetto di danno biologico.
art. 32 Cost. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c. art. 345 c.p.c.



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