Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214038
IDG941506369
94.15.06369 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pesce Angelo
L' esclusivita' delle azioni del destinatario nel contratto di trasporto internazionale di merci
Nota a Cass. sez. III civ. 26 ottobre 1993, n. 10621
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1523-1529
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D881; D88252; D31740
La massima della sentenza in epigrafe afferma che "nel contratto di trasporto internazionale di merci su strada regolato dalla Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 (CMR), il destinatario della merce che abbia manifestato la volonta' di aderire al contratto chiedendo la riconsegna della merce e' legittimato esclusivo ex art. 13 CMR ai reclami ed alle azioni contro il vettore". L' A. esamina la questione, tenendo conto di precedenti decisioni dove il principio era stato genericamente affermato dalla stessa Corte di Cassazione, ma senza risolvere l' aspetto della esclusivita' della attribuzione della legittimita' ad una od all' altra delle parti contrattuali.
l. 6 dicembre 1960, n. 1621 art. 1689 c.c. art. 13 Conv. Ginevra 19 maggio 1956 (trasporti internazionali merci su strada)



Ritorna al menu della banca dati