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214039
IDG941506370
94.15.06370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ambrosini Stefano
Concordato preventivo e successivo fallimento: la sorte delle formalita' compiute "medio tempore"
Nota a Cass. sez. II civ. 21 ottobre 1993, n. 10434
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1529-1532
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D31330; D43151
L' A. esamina la questione affrontata dalla sentenza in epigrafe, richiamando la precedente pronuncia n. 9650/1990, la cui "ratio decidendi" e' la stessa di quella in esame. In quella sentenza la Cassazione stabiliva che le cessioni di credito stipulate prima della domanda di concordato preventivo possono essere notificate dal cessionario al debitore ceduto o da questi accettate con atto di data certa anche nel corso della procedura concordataria, senza che rilevi il successivo fallimento, i cui effetti si producono dalla data della dichiarazione e non da quella della domanda di concordato. In questa, come nell' altra sentenza, e' ritenuto inapplicabile al concordato preventivo l' art. 45 l. fall., in quanto non richiamato dall' art. 169 stessa legge. Nella pronuncia piu' risalente veniva stabilito anche, precisa l' A., che e' parimenti inapplicabile la norma dell' art. 2914 n. 2 c.c., che sancisce l' inefficacia degli atti di alienazione successivi al pignoramento, giacche' il concordato non puo' equipararsi al pignoramento. Analizzati altri aspetti della disciplina sul concordato preventivo, l' A. richiama gli orientamenti della giurisprudenza di merito, sia di adesione che di contrasto col principio sancito dalla sentenza in epigrafe. La questione viene esaminata anche alla luce delle varie posizioni della dottrina.
art. 45 l. fall. art. 167 l. fall. art. 168 l. fall. art. 169 l. fall. art. 2914 n. 2 c.c.



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