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| IDG941506370 | |
| 94.15.06370 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ambrosini Stefano
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| Concordato preventivo e successivo fallimento: la sorte delle
formalita' compiute "medio tempore"
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| Nota a Cass. sez. II civ. 21 ottobre 1993, n. 10434
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1529-1532
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300; D31330; D43151
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| L' A. esamina la questione affrontata dalla sentenza in epigrafe,
richiamando la precedente pronuncia n. 9650/1990, la cui "ratio
decidendi" e' la stessa di quella in esame. In quella sentenza la
Cassazione stabiliva che le cessioni di credito stipulate prima della
domanda di concordato preventivo possono essere notificate dal
cessionario al debitore ceduto o da questi accettate con atto di data
certa anche nel corso della procedura concordataria, senza che rilevi
il successivo fallimento, i cui effetti si producono dalla data della
dichiarazione e non da quella della domanda di concordato. In questa,
come nell' altra sentenza, e' ritenuto inapplicabile al concordato
preventivo l' art. 45 l. fall., in quanto non richiamato dall' art.
169 stessa legge. Nella pronuncia piu' risalente veniva stabilito
anche, precisa l' A., che e' parimenti inapplicabile la norma dell'
art. 2914 n. 2 c.c., che sancisce l' inefficacia degli atti di
alienazione successivi al pignoramento, giacche' il concordato non
puo' equipararsi al pignoramento. Analizzati altri aspetti della
disciplina sul concordato preventivo, l' A. richiama gli orientamenti
della giurisprudenza di merito, sia di adesione che di contrasto col
principio sancito dalla sentenza in epigrafe. La questione viene
esaminata anche alla luce delle varie posizioni della dottrina.
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| art. 45 l. fall.
art. 167 l. fall.
art. 168 l. fall.
art. 169 l. fall.
art. 2914 n. 2 c.c.
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