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214040
IDG941506371
94.15.06371 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chine' Giuseppe
L' incidenza invalidante dell' errore nel "contratto" di fideiussione
Nota a Cass. sez. III civ. 1 ottobre 1993, n. 9777
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1535-1542
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306002; D306111; D306113; D30680
Da alcuni soci di una societa' a responsabilita' limitata veniva prestata una garanzia fideiussoria per la societa' ed a favore di un istituto di credito, con la falsa prospettazione di una situazione di floridezza economica della societa' debitrice. Non avendo la societa' fatto fronte alle proprie obbligazioni, la banca attivava la procedura di escussione delle garanzia fideiussoria. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo i fideiussori domandavano l' annullamento della fideiussione perche' ritenuta viziata da errore e/o da dolo. La Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d' Appello, che aveva escluso la sussistenza, e di conseguenza la riconoscibilita', di una falsa rappresentazione della realta' relativa alla situazione economica della societa' debitrice, afferma il principio secondo cui "in caso di fideiussione prestata a titolo gratuito, l' errore puo' rilevare soltanto se riconoscibile dal destinatario della dichiarazione fideiussoria". Approfondito l' esame della questione della collocazione della garanzia fideiussoria prestata a titolo gratuito nell' alveo dell' art. 1333 c.c., l' A. affronta il problema relativo ai limiti di incidenza invalidante dell' errore, con riferimento ai contratti a titolo gratuito.
art. 1333 c.c. art. 1428 c.c. art. 1937 c.c.



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