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214041
IDG941506372
94.15.06372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Peiranis Daniela
Il silenzio seguito da esecuzione, ha lo stesso valore nella conclusione di un contratto e nel rinnovo, con modifiche, di un contratto esistente?
Nota a Cass. sez. II civ. 22 luglio 1993, n. 8191
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1561-1572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30600
Pochi giorni prima della scadenza di un contratto di appalto per un servizio di pulizie, l' impresa appaltante, Fiat-IVECO, propone all' appaltatrice il rinnovo del contratto con una decurtazione dei corrispettivi di circa 30 milioni. L' impresa appaltatrice non accetta di discutere la questione ne' di incontrare la controparte, ma continua l' esecuzione del servizio anche dopo la scadenza contrattuale. Di fronte all' esecuzione della trattenuta operata dal committente, l' appaltatrice chiedeva al giudice che fosse ordinato il pagamento della somma non corrisposta. La Cassazione conferma la sentenza d' appello, secondo la quale l' accettazione dell' impresa di pulizie doveva farsi discendere dal fatto che alla proposta era seguita senza contestazioni, manifestate solo a distanza di otto mesi dalla prima trattenuta, l' esecuzione del contratto. L' A., evidenziata l' importanza della pronuncia che riconosce la rilevanza del comportamento esecutivo dell' oblato ai fini del rinnovo di un contratto a prestazioni corrispettive, modificato nel corrispettivo rispetto al rapporto precedente, espone i motivi per cui tale soluzione non appare condivisibile.
art. 1326 c.c. art. 1327 c.c.



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