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| IDG941506372 | |
| 94.15.06372 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Peiranis Daniela
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| Il silenzio seguito da esecuzione, ha lo stesso valore nella
conclusione di un contratto e nel rinnovo, con modifiche, di un
contratto esistente?
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| Nota a Cass. sez. II civ. 22 luglio 1993, n. 8191
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1561-1572
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30600
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| Pochi giorni prima della scadenza di un contratto di appalto per un
servizio di pulizie, l' impresa appaltante, Fiat-IVECO, propone all'
appaltatrice il rinnovo del contratto con una decurtazione dei
corrispettivi di circa 30 milioni. L' impresa appaltatrice non
accetta di discutere la questione ne' di incontrare la controparte,
ma continua l' esecuzione del servizio anche dopo la scadenza
contrattuale. Di fronte all' esecuzione della trattenuta operata dal
committente, l' appaltatrice chiedeva al giudice che fosse ordinato
il pagamento della somma non corrisposta. La Cassazione conferma la
sentenza d' appello, secondo la quale l' accettazione dell' impresa
di pulizie doveva farsi discendere dal fatto che alla proposta era
seguita senza contestazioni, manifestate solo a distanza di otto mesi
dalla prima trattenuta, l' esecuzione del contratto. L' A.,
evidenziata l' importanza della pronuncia che riconosce la rilevanza
del comportamento esecutivo dell' oblato ai fini del rinnovo di un
contratto a prestazioni corrispettive, modificato nel corrispettivo
rispetto al rapporto precedente, espone i motivi per cui tale
soluzione non appare condivisibile.
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| art. 1326 c.c.
art. 1327 c.c.
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