Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214050
IDG941506381
94.15.06381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pernazza Federico
Teoria e prassi nella giurisprudenza in tema di forma della fideiussione
Nota a Cass. sez. III civ. 17 ottobre 1992, n. 11413
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1649-1652
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30680; D3179
La pronuncia in esame riguarda il tema delle modalita' con cui deve essere manifestata la volonta' del fideiussore, affinche' possa sorgere il rapporto di garanzia. Nella fattispecie esaminata, il presunto garante sarebbe stato il mediatore che, nel mettere in contatto le parti, aveva pronunciato la frase "per l' acquirente rispondo io". La Cassazione conferma la statuizione del merito che aveva ritenuto insussistente l' obbligazione fideiussoria e, conformandosi ad un indirizzo ormai piu' che consolidato, ribadisce i principi fondamentali che regolano la fattispecie. L' A. propone un panorama di decisioni di legittimita' e di merito della quali coglie un filo conduttore: l' esigenza della prova di una manifestazione di volonta' espressa ed inequivoca e' costante, ma si fa particolarmente pressante dove esista un intreccio di rapporti ed interessi tra le parti da cui scaturisca il rischio di una confusione di posizioni e di obblighi.
art. 1754 c.c. art. 1763 c.c.



Ritorna al menu della banca dati