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214052
IDG941506383
94.15.06383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petrucci Cristina
Una novita' nel riscatto urbano: natura non perentoria del termine per il versamento del prezzo ex art. 39 l. 27 luglio 1978, n. 392
Nota a Cass. sez. III civ. 14 aprile 1992, n. 4535
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1667-1670
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D3057
La Cassazione affronta, in riferimento alla locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, la questione relativa alla natura del termine prefissato dall' art. 39 l. 392/1978, ai fin del versamento del prezzo che il retraente deve effettuare al retrattato, a seguito del gia' esercitato, nonche', come nel caso di specie, giudizialmente accertato con sentenza definitiva, diritto di riscatto del bene. La conclusione a cui perviene la sentenza e' quella di attribuire al termine suddetto carattere meramente dilatorio (ordinario) dalla cui inosservanza derivano a carico del retraente le conseguenze tipiche dell' inadempimento delle obbligazioni. Richiamata cosi' la questione, l' A. esamina la duplice novita' introdotta dalla sentenza in ordine al carattere "dilatorio" del termine per il versamento del prezzo nel riscatto urbano: rispetto alla giurisprudenza della Suprema Corte, poiche' per la prima volta essa si occupa in modo specifico della natura del termine "de quo"; rispetto alla dottrina, poiche' perviene alla conclusione che si tratti di un termine dilatorio, in contrasto alle precedenti elaborazioni dottrinali sul punto.
art. 39 l. 27 luglio 1978, n. 392



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