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| IDG941506383 | |
| 94.15.06383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Petrucci Cristina
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| Una novita' nel riscatto urbano: natura non perentoria del termine
per il versamento del prezzo ex art. 39 l. 27 luglio 1978, n. 392
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| Nota a Cass. sez. III civ. 14 aprile 1992, n. 4535
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1A, pag. 1667-1670
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640; D3057
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| La Cassazione affronta, in riferimento alla locazione di immobili ad
uso diverso da quello abitativo, la questione relativa alla natura
del termine prefissato dall' art. 39 l. 392/1978, ai fin del
versamento del prezzo che il retraente deve effettuare al retrattato,
a seguito del gia' esercitato, nonche', come nel caso di specie,
giudizialmente accertato con sentenza definitiva, diritto di riscatto
del bene. La conclusione a cui perviene la sentenza e' quella di
attribuire al termine suddetto carattere meramente dilatorio
(ordinario) dalla cui inosservanza derivano a carico del retraente le
conseguenze tipiche dell' inadempimento delle obbligazioni.
Richiamata cosi' la questione, l' A. esamina la duplice novita'
introdotta dalla sentenza in ordine al carattere "dilatorio" del
termine per il versamento del prezzo nel riscatto urbano: rispetto
alla giurisprudenza della Suprema Corte, poiche' per la prima volta
essa si occupa in modo specifico della natura del termine "de quo";
rispetto alla dottrina, poiche' perviene alla conclusione che si
tratti di un termine dilatorio, in contrasto alle precedenti
elaborazioni dottrinali sul punto.
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| art. 39 l. 27 luglio 1978, n. 392
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