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214057
IDG941506388
94.15.06388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrando Gilda
Il "caso Cremona": autonomia e responsabilita' nella procreazione
Nota a Trib. Cremona 17 febbraio 1994
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1B, pag. 996-1006
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300080; D3013; D30131; F31
Viene esaminata la sentenza nella parte in cui ritiene legittima l' azione di disconoscimento di paternita' del figlio, nel caso in cui il marito abbia prestato il consenso all' inseminazione eterologa della moglie e quando risulti provata la "impotentia generandi" del marito all' epoca del concepimento. La sentenza afferma altresi' che il termine per l' esercizio dell' azione decorre dalla nascita del figlio e che la domanda di questi, diretta a conoscere l' identita' del terzo donatore, e' inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle parti in causa. L' A. svolge un ampio approfondimento critico della questione per sostenere che non appare meritevole di tutela l' interesse del padre a pentirsi della propria decisione. L' A. auspica che un intervento del legislatore preveda che lo stato di figlio si acquisti oltre che per generazione e adozione, anche per il consenso prestato all' inseminazione eterologa della madre.
art. 235 c.c. art. 244 c.c.



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