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214058
IDG941506389
94.15.06389 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canale Guido
Il nuovo processo cautelare e l' art. 146 legge fall.: alcune riflessioni
Nota a Trib. Brescia 13 ottobre 1993 Trib. Monza 23 settembre 1993 Trib. Napoli 21 ottobre 1993 Trib. Torino 24 dicembre 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1B, pag. 1019-1024
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D312203; D4402
I provvedimenti in rassegna riguardano la questione se, a seguito della riforma del processo cautelare, il disposto dell' art. 146 l. fall. abbia mantenuto un' autonoma sfera di applicazione. Mentre i primi tre provvedimenti affrontano il solo problema se la competenza ad emanare il sequestro nei confronti di amministratori e sindaci, contestualmente alla autorizzazione dell' azione di responsabilita', sia ancora attribuita al giudice delegato (pronunciando in modo difforme tra loro), quello pronunciato dal Tribunale di Torino, afferma l' A., non si e' limitato a prendere posizione a favore della attuale applicabilita' dell' art. 146 l. fall. ma ha anche compiuto una verifica sulla compatibilita' di questa norma con alcune disposizioni dell' art. 669 sexies ed ha ritenuto che tale norma possa trovare applicazione nella procedura prevista dall' art. 146 l. fall., nella parte che prevede l' instaurazione del contraddittorio quanto meno successivamente al provvedimento cautelare concesso "ante causam". L' A. analizza i provvedimenti, richiamando le posizioni dottrinali sul tema, e accorda la propria preferenza alle soluzioni accolte dai Tribunali di Brescia e Monza, secondo le quali "anche a seguito della novella legislativa introdotta con la l. 353/90, vige la competenza del giudice delegato ad emettere le opportune misure cautelari, ai sensi dell' art. 146 l. fall.". Riguardo alla pronuncia del Tribunale di Torino, l' A. rileva due novita'. La prima attiene alla esigenza di garantire il contraddittorio nella fase di adozione del provvedimento cautelare; la seconda riguarda la necessita' di comunicare il provvedimento cautelare medesimo, una volta pronunciato, al fine di porre in condizione il soggetto passivo del sequestro di proporre il reclamo. L' A. analizza criticamente queste novita' ed espone i motivi per cui non appaiono accoglibili.
art. 146 l. fall. art. 88 c.p.c. art. 669 bis c.p.c. art. 669 sexies c.p.c. art. 669 terdecies c.p.c.



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