| I provvedimenti in rassegna riguardano la questione se, a seguito
della riforma del processo cautelare, il disposto dell' art. 146 l.
fall. abbia mantenuto un' autonoma sfera di applicazione. Mentre i
primi tre provvedimenti affrontano il solo problema se la competenza
ad emanare il sequestro nei confronti di amministratori e sindaci,
contestualmente alla autorizzazione dell' azione di responsabilita',
sia ancora attribuita al giudice delegato (pronunciando in modo
difforme tra loro), quello pronunciato dal Tribunale di Torino,
afferma l' A., non si e' limitato a prendere posizione a favore della
attuale applicabilita' dell' art. 146 l. fall. ma ha anche compiuto
una verifica sulla compatibilita' di questa norma con alcune
disposizioni dell' art. 669 sexies ed ha ritenuto che tale norma
possa trovare applicazione nella procedura prevista dall' art. 146 l.
fall., nella parte che prevede l' instaurazione del contraddittorio
quanto meno successivamente al provvedimento cautelare concesso "ante
causam". L' A. analizza i provvedimenti, richiamando le posizioni
dottrinali sul tema, e accorda la propria preferenza alle soluzioni
accolte dai Tribunali di Brescia e Monza, secondo le quali "anche a
seguito della novella legislativa introdotta con la l. 353/90, vige
la competenza del giudice delegato ad emettere le opportune misure
cautelari, ai sensi dell' art. 146 l. fall.". Riguardo alla pronuncia
del Tribunale di Torino, l' A. rileva due novita'. La prima attiene
alla esigenza di garantire il contraddittorio nella fase di adozione
del provvedimento cautelare; la seconda riguarda la necessita' di
comunicare il provvedimento cautelare medesimo, una volta
pronunciato, al fine di porre in condizione il soggetto passivo del
sequestro di proporre il reclamo. L' A. analizza criticamente queste
novita' ed espone i motivi per cui non appaiono accoglibili.
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