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214060
IDG941506391
94.15.06391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinori Alessandra
Osservazioni in tema di valutazione del danno alla salute
Nota a Trib. Genova sez. II 5 luglio 1993, n. 1809
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1B, pag. 1048-1052
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D3070; D30703; D30706
Una giovane donna, dopo un intervento ostetrico-ginecologico, considerato "devastante", imputabile alla condotta colposa del medico, aveva perso la capacita' di procreazione. Al risarcimento del danno vengono condannati in solido la USL e il medico di appartenenza. Il Tribunale ha ritenuto risarcibile il danno biologico sulla base del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., liquidandolo in base al criterio del triplo della pensione sociale prevista dall' art. 4 comma 3 l. 39/1977. Il danno morale per la perdita della capacita' di procreazione il Tribunale lo ha valutato adottando il criterio equitativo e presuntivo. Inoltre e' stato risarcito anche il danno morale sofferto dal marito della vittima per la perdita della possibilita' di poter avere discendenti legittimi dalla propria moglie. L' A. analizza questo aspetto della sentenza, in particolare, richiamando, prima gli orientamenti giurisprudenziali in tema di danno alla salute, ed evidenziando, poi, le incertezze che ancora permangono circa la determinazione di esso.
art. 32 Cost. art. 4 l. 26 febbraio 1977, n. 39 art. 1226 c.c. art. 2056 c.c. art. 2059 c.c.



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