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| IDG941506391 | |
| 94.15.06391 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pinori Alessandra
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| Osservazioni in tema di valutazione del danno alla salute
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| Nota a Trib. Genova sez. II 5 luglio 1993, n. 1809
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1B, pag. 1048-1052
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0411; D3070; D30703; D30706
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| Una giovane donna, dopo un intervento ostetrico-ginecologico,
considerato "devastante", imputabile alla condotta colposa del
medico, aveva perso la capacita' di procreazione. Al risarcimento del
danno vengono condannati in solido la USL e il medico di
appartenenza. Il Tribunale ha ritenuto risarcibile il danno biologico
sulla base del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.,
liquidandolo in base al criterio del triplo della pensione sociale
prevista dall' art. 4 comma 3 l. 39/1977. Il danno morale per la
perdita della capacita' di procreazione il Tribunale lo ha valutato
adottando il criterio equitativo e presuntivo. Inoltre e' stato
risarcito anche il danno morale sofferto dal marito della vittima per
la perdita della possibilita' di poter avere discendenti legittimi
dalla propria moglie. L' A. analizza questo aspetto della sentenza,
in particolare, richiamando, prima gli orientamenti giurisprudenziali
in tema di danno alla salute, ed evidenziando, poi, le incertezze che
ancora permangono circa la determinazione di esso.
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| art. 32 Cost.
art. 4 l. 26 febbraio 1977, n. 39
art. 1226 c.c.
art. 2056 c.c.
art. 2059 c.c.
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