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214062
IDG941506393
94.15.06393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chine' Giuseppe
Pegno irregolare e art. 53 della legge fallimentare
Nota a Trib. Milano 8 febbraio 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1B, pag. 1075-1082
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305710; D31331; D3154
La sentenza annotata, che aderisce, afferma l' A., all' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il pegno irregolare costituisce un sottotipo del pegno regolare, esprime opinioni innovative con particolare riferimento ai rapporti tra pegno irregolare e fallimento del debitore. L' A. approfondisce l' esame di questi aspetti della sentenza, attraverso un' ampia panoramica di dottrina e giurisprudenza. Per quanto riguarda le soluzioni raggiunte dal Tribunale, le massime della sentenza affermano che "il deposito in garanzia di titoli individuati con riferimento al numero ed al "genus" di appartenenza, senza alcuna indicazione aggiuntiva specifica, e' qualificabile come pegno irregolare. Il creditore pignoratizio, in forza di pegno irregolare, puo' soddisfarsi sui titoli depositati in pegno al momento della scadenza del debito garantito, senza essere tenuto a presentare domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale del debitore se tale scadenza e' precedente all' apertura della procedura stessa".
art. 53 l. fall. art. 1851 c.c. art. 2787 c.c.



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