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| IDG941506394 | |
| 94.15.06394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Astone Francesco
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| In tema di fideiussione del socio in favore di una societa' in nome
collettivo e di conversione del negozio nullo
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| Nota a Trib. Verona 29 giugno 1991
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 1B, pag. 1093-1100
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30680; D31371
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| I soci di una societa' in nome collettivo prestano fideiussione in
suo favore. La societa' si trasforma poi in societa' a
responsabilita' limitata che di li' a poco fallisce. Il fallimento
viene quindi esteso ex art. 147 l. fall. ai soci illimitatamente
responsabili per i debiti precedenti alla trasformazione. Il
creditore garantito da fideiussione, dopo aver ottenuto l' ammissione
al passivo fallimentare della societa', chiede anche l' ammissione al
passivo dei soci. In tale secondo giudizio, tuttavia, non riesce a
provare l' anteriorita' del suo credito alla trasformazione della
societa' e decide quindi di avvalersi della fideiussione. Al fine di
pronunciarsi sulla domanda, il Tribunale esamina d' ufficio la
questione relativa alla validita' della fideiussione e conclude nel
senso che si tratti non di una fideiussione, bensi' di un contratto
atipico di garanzia, nullo per difetto di causa. Sempre d' ufficio,
il Tribunale rileva tuttavia che tale contratto si converte in una
fideiussione sospensivamente condizionata alla trasformazione della
societa' di persone in societa' di capitali e quindi, constatato il
verificarsi della condizione, riconosce validita' al contratto e
accoglie la domanda del creditore. Richiamati cosi' i contenuti della
sentenza, l' A. ne ripercorre la motivazione ed approfondisce l'
esame delle questioni trattate.
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| art. 147 l. fall.
art. 1936 c.c.
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