| 214064 | |
| IDG941506395 | |
| 94.15.06395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Manera Giovanni
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| Sulla depenalizzazione della detenzione di stupefacenti per uso
personale
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| Nota a Cass. sez. IV pen. 18 gennaio 1994
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 2, pag. 715-723
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414
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| Premessa una rapida indagine sulla disciplina degli stupefacenti,
prima e dopo il referendum abrogativo del 18 aprile 1993, con
particolare riferimento agli effetti depenalizzanti l' uso personale,
l' A. esamina e approva la sentenza in epigrafe. La Corte, rilevato
che di fatto l' imputato aveva acquistato droga per dividerla e
consumarla con altri amici, ha ritenuto fondata la censura del P.M.
ricorrente, secondo la quale nella specie non era configurabile l'
uso personale della droga, ma l' uso collettivo o di gruppo, che
comportava una cessione, sia pure parziale, della sostanza a terzi,
cessione che escludeva l' uso personale. Limitata la depenalizzazione
alla detenzione per uso personale, e' evidente che non possa parlarsi
di depenalizzazione a proposito della detenzione di stupefacenti
finalizzata all' uso di gruppo, poiche' tale destinazione
necessariamente esclude la detenzione per uso personale.
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| art. 1 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171
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