| Nel caso di specie il GIP presso la Pretura Circondariale aveva
rigettato la richiesta di pena concordata fra le parti, motivando il
proprio rifiuto in ordine al parametro fissato dall' art. 444 comma 1
c.p.p., che, ad avviso del giudice, sarebbe stato superato se nel
computo della pena si fosse tenuto conto dell' aumento di pena
dipendente dalla recidiva. La Corte, nell' ordinanza annotata, ha
giudicato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della
Repubblica avverso il provvedimento di rigetto. Ad avviso della
Suprema Corte, infatti, indipendentemente dallo sbarramento
costituito dal principio di tassativita' delle impugnazioni, non e'
configurabile, nel caso di specie, neanche un' ipotesi impugnatoria
fondata sull' abnormita' del provvedimento in questione, ostando a
cio' quanto precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
313/1990. Richiamata cosi' la decisione in epigrafe, l' A.
approfondisce l' esame della questione, rilevando come l' assunto
della Corte non appaia condivisibile. La materia, tuttavia, rimane
molto delicata, afferma l' A., in mancanza di una esplicita soluzione
legislativa.
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