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214065
IDG941506396
94.15.06396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Donno Giuseppina
Rigetto e riproponibilita' della richiesta nell' applicazione di pena "negoziata"
Nota a ord. Cass. sez. IV pen. 26 aprile 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 11, pt. 2, pag. 735-740
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62
Nel caso di specie il GIP presso la Pretura Circondariale aveva rigettato la richiesta di pena concordata fra le parti, motivando il proprio rifiuto in ordine al parametro fissato dall' art. 444 comma 1 c.p.p., che, ad avviso del giudice, sarebbe stato superato se nel computo della pena si fosse tenuto conto dell' aumento di pena dipendente dalla recidiva. La Corte, nell' ordinanza annotata, ha giudicato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, indipendentemente dallo sbarramento costituito dal principio di tassativita' delle impugnazioni, non e' configurabile, nel caso di specie, neanche un' ipotesi impugnatoria fondata sull' abnormita' del provvedimento in questione, ostando a cio' quanto precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 313/1990. Richiamata cosi' la decisione in epigrafe, l' A. approfondisce l' esame della questione, rilevando come l' assunto della Corte non appaia condivisibile. La materia, tuttavia, rimane molto delicata, afferma l' A., in mancanza di una esplicita soluzione legislativa.
art. 444 c.p.p. art. 562 c.p.p. art. 563 c.p.p. C. Cost. 2 luglio 1990, n. 313



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