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214079
IDG941506410
94.15.06410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caravita Beniamino
Ancora sui problemi dell' intervento della legislazione regionale in materia penale
Nota a C. Cost. 24 marzo 1994, n. 96
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 9 (1994), fasc. 3-4, pag. 402-408
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539; D50000; D03100
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale di alcune norme della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 30/1987, come sostituita dalla l.r. 65/1988 della stessa Regione, relativamente allo smaltimento di rifiuti, nella parte in cui non includono il trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attivita' soggette ad autorizzazione regionale. La questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 116, 117 e 25 comma 2 Cost., apparendo tale normativa in contrasto con i principi stabiliti dal d.p.r. 915/1982 e col principio di riserva di legge statale in materia penale. L' A. esamina il problema, sotteso alla questione, dell' interpretazione del principio del diritto penale contenuto nell' art. 25 comma 2 Cost. Ritiene che tale articolo non sia sufficiente ad escludere l' intervento della legge regionale in materia penale, ma che sia necessario fare riferimento agli artt. 5 e 3 Cost.
art. 3 Cost. art. 5 Cost. art. 25 comma 2 Cost. art. 116 Cost. art. 117 Cost. d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 5 comma 1 lett. e n. 2 l.r. FV 7 settembre 1987, n. 30 art. 30 l.r. FV 7 settembre 1987, n. 30 art. 5 l.r. FV 28 novembre 1988, n. 65



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