| Nota alla ordinanza in rassegna, che ha affermato che l' art. 843
c.c. consente non solo il passaggio, ma anche una parziale e
temporanea occupazione del suolo del vicino quando si riveli
strettamente necessaria per l' esecuzione dei lavori. Sul punto non
regna concordia di opinioni, poiche', mentre la dottrina ritiene che
l' accesso all' altrui fondo sia fine a se stesso e non comprenda
anche la facolta' di farvi deposito di materiali o di occupare
altrimenti il fondo, la Suprema Corte ha affermato che l' accesso al
fondo del vicino consente implicitamente il deposito dei materiali
indispensabili per la costruzione o riparazione. L' A. ritiene che l'
orientamento dottrinario non sia condivisibile, perche', fondato sul
dato esclusivamente letterale, esso risponde ad una visione arcaica,
superata e non rispondente alla funzione sociale della proprieta',
mentre solo l' interpretazione logica o teleologica riesce a
perseguire lo scopo della norma (che e' quello di favorire la
costruzione o riparazione), scopo che, invece, e' frustrato dall'
interpretazione rigorosamente letterale e restrittiva, la quale
esclude di fatto la possibilita' di eseguire i lavori, rendendo vana
la finalita' dell' accesso.
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