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214090
IDG941506421
94.15.06421 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sul significato e sull' estensione dell' accesso e del passaggio previsti dall' art. 843 comma 1 c.c.
Nota a ord. Pret. Napoli sez. Nola 5 aprile 1994
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 595-598
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30411
Nota alla ordinanza in rassegna, che ha affermato che l' art. 843 c.c. consente non solo il passaggio, ma anche una parziale e temporanea occupazione del suolo del vicino quando si riveli strettamente necessaria per l' esecuzione dei lavori. Sul punto non regna concordia di opinioni, poiche', mentre la dottrina ritiene che l' accesso all' altrui fondo sia fine a se stesso e non comprenda anche la facolta' di farvi deposito di materiali o di occupare altrimenti il fondo, la Suprema Corte ha affermato che l' accesso al fondo del vicino consente implicitamente il deposito dei materiali indispensabili per la costruzione o riparazione. L' A. ritiene che l' orientamento dottrinario non sia condivisibile, perche', fondato sul dato esclusivamente letterale, esso risponde ad una visione arcaica, superata e non rispondente alla funzione sociale della proprieta', mentre solo l' interpretazione logica o teleologica riesce a perseguire lo scopo della norma (che e' quello di favorire la costruzione o riparazione), scopo che, invece, e' frustrato dall' interpretazione rigorosamente letterale e restrittiva, la quale esclude di fatto la possibilita' di eseguire i lavori, rendendo vana la finalita' dell' accesso.
art. 843 c.c.



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