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214091
IDG941506422
94.15.06422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Responsabilita' e fallimento dell' amministratore di fatto, socio occulto e sovrano
Nota a decr. Trib. Tortona 14 marzo 1994
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 602-605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31316; D312203
L' amministratore di fatto di una societa' di capitali, che abbia provocato il dissesto dell' impresa con la sua "mala gestio" puo' essere chiamato a rispondere in sede civile e penale, ma nei suoi confronti non puo' essere "esteso" il fallimento della societa'. In una nota di commento al decreto in epigrafe l' argomento e' ampiamente trattato dall' A., che utilizza le decisioni del Tribunale di Roma nelle note vicende Caltagirone e Martinozzi. La teoria del "socio tiranno" o "sovrano" che si serve delle societa' come schermi di copertura della propria attivita' personale e' risultata, secondo l' A., una fascinosa ma improbabile impostazione inventata dal Bigiavi, ma e' servita soltanto a giudizi morali che, nel regolamento giudiziario del dissesto, contano molto poco, almeno fino a quando le societa' di capitali, secondo lo schema normativo vigente, resteranno, anche se esasperatamente, "soggettivizzate" senza il coinvolgimento dei soci.
art. 147 l. fall. art. 148 l. fall.



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