| Nella nota di commento viene analizzata dall' A. la problematica
afferente alla configurabilita' della "sanctio nullitatis", comminata
"ope legis" per difetto del requisito della forma scritta richiesta
"ad substantiam", o "ad essentiam", nelle ipotesi di cui agli artt.
1350 e 1352 c.c., quanto alla forma volontaria o convenzionale, in
presenza di un contratto concluso tra una societa' sportiva ed un,
nella specie, calciatore professionista. Due i piani d' indagine
adottati: l' uno descrittivo-terminologico, in ragione del quale
viene sottoposto ad attenta riconsiderazione critica il linguaggio
dottrinale e legislativo invalso in "subiecta materia", l' altro
giuridico-sistematico volto ad individuare la ratio e, quindi, la
funzione e valenza attribuita, nell' ambito del vigente ordinamento,
dalla legislazione codicistica e non, alla "forma", quale "genus",
categoria paradigmatica, ed, in particolare, alla species "forma
vincolata". Restringendo, poi, il campo d' indagine alle fattispecie
contrattuali afferenti ai rapporti di lavoro subordinato, l' A.
ricomprende nella previsione legislativa del n. 13 dell' art. 1350
c.c. anche il contratto di lavoro sportivo, disciplinato, quanto al
profilo formale, dall' art. 4 comma 1 l. 91/1981. Al riguardo,
premesso un inquadramento sistematico della l. 91/1981, astenutasi da
qualsiasi interferenza negativa o propositiva in ordine all'
esplicazione dell' autonomia collettiva, ed una puntuale analisi dei
controversi profili di compatibilita' tra la disciplina generale e
speciale, viene delineato il composito sistema sanzionatorio operante
nella fattispecie in esame.
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