| La nota relativa all' ordinanza collegiale del Tribunale di Rovigo
analizza, condividendo il punto di approdo raggiunto nel
provvedimento commentato, il problematico aspetto processuale
relativo alla possibilita' del conferimento al giudice di appello del
potere di sospendere, oltre l' esecuzione in senso stretto fondata
sulla sentenza gravata da ricorso per cassazione, anche la mera
efficacia esecutiva della predetta statuizione di secondo grado in
pendenza del ricorso dinanzi al giudice di legittimita', in tal modo
paralizzandosi anticipatamente, ancorche' provvisoriamente, la stessa
esercitabilita' del potere di agire "in executivis" della parte
vittoriosa in ordine alla pronunzie di condanna. L' affermazione
inerente il riconoscimento dell' anzidetto potere, pur non trovando
un diretto riscontro nella lettera della norma di riferimento (art.
373 comma 1 c.p.c., laddove si pone testuale riferimento alla sola
sospensione dell' esecuzione), si basa sulla correlazione sistematica
tra le varie discipline previste in tema di inibitoria (artt. 283,
337, 401 e 407 c.p.c.), nonche' sulla insussistenza di ragioni
contrarie che impediscano di accedere alla ritenuta teoria estensiva
in materia di poteri sospensivi da parte del giudice a quo in sede di
inibitoria, pendente il giudizio di impugnazione. Peraltro il
principio stabilito nell' annotata decisione e' confortato anche
dalle innovazioni introdotte negli artt. 283 e 431 c.p.c., a seguito
della novella n. 353/1990, in virtu' delle quali ora e' consentita,
sussistendo i presupposti previsti dalle richiamate norme e nel
relativo ambito, anche la sospensione dell' efficacia esecutiva della
sentenza in sede di inibitoria, onde si e' anche supposto che la
mancata previsione di analoga possibilita' nell' art. 373 sia stata
il frutto di un difetto di coordinamento compiuto dal legislatore
della novella in riferimento al regime processuale previgente.
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