Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214095
IDG941506426
94.15.06426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carrato Aldo
Osservazioni sui poteri del giudice di appello in sede di inibitoria in pendenza di ricorso per cassazione
Nota a ord. Trib. Rovigo 28 ottobre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 630-631
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4390
La nota relativa all' ordinanza collegiale del Tribunale di Rovigo analizza, condividendo il punto di approdo raggiunto nel provvedimento commentato, il problematico aspetto processuale relativo alla possibilita' del conferimento al giudice di appello del potere di sospendere, oltre l' esecuzione in senso stretto fondata sulla sentenza gravata da ricorso per cassazione, anche la mera efficacia esecutiva della predetta statuizione di secondo grado in pendenza del ricorso dinanzi al giudice di legittimita', in tal modo paralizzandosi anticipatamente, ancorche' provvisoriamente, la stessa esercitabilita' del potere di agire "in executivis" della parte vittoriosa in ordine alla pronunzie di condanna. L' affermazione inerente il riconoscimento dell' anzidetto potere, pur non trovando un diretto riscontro nella lettera della norma di riferimento (art. 373 comma 1 c.p.c., laddove si pone testuale riferimento alla sola sospensione dell' esecuzione), si basa sulla correlazione sistematica tra le varie discipline previste in tema di inibitoria (artt. 283, 337, 401 e 407 c.p.c.), nonche' sulla insussistenza di ragioni contrarie che impediscano di accedere alla ritenuta teoria estensiva in materia di poteri sospensivi da parte del giudice a quo in sede di inibitoria, pendente il giudizio di impugnazione. Peraltro il principio stabilito nell' annotata decisione e' confortato anche dalle innovazioni introdotte negli artt. 283 e 431 c.p.c., a seguito della novella n. 353/1990, in virtu' delle quali ora e' consentita, sussistendo i presupposti previsti dalle richiamate norme e nel relativo ambito, anche la sospensione dell' efficacia esecutiva della sentenza in sede di inibitoria, onde si e' anche supposto che la mancata previsione di analoga possibilita' nell' art. 373 sia stata il frutto di un difetto di coordinamento compiuto dal legislatore della novella in riferimento al regime processuale previgente.
art. 283 c.p.c. art. 373 c.p.c. art. 431 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati