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| IDG941506429 | |
| 94.15.06429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Zhara Buda Claudia
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| Questioni in tema di azione di riduzione
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| Nota a Trib. Monza 27 ottobre 1992
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 640-643
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3027; D303
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| L' azione di riduzione, prevista a tutela della quota di legittima,
puo' riguardare sia le donazioni, sia le disposizioni testamentarie
ritenute lesive; si tratta pur sempre di una sola azione, anche se
sono previsti criteri diversi per l' ordine delle riduzioni a seconda
che la lesione derivi da una donazione o da una disposizione
testamentaria. La riducibilita' pur riportandosi ad una nozione di
patologia del negozio testamentario non e' un vizio riconducibile
alla nullita', annullabilita' o inefficacia. Si ritiene che l' azione
abbia natura di accertamento costitutivo e sia personale in quanto
non da' luogo a litisconsorzio necessario. Il legittimario leso non
e' erede per il solo fatto di essere titolare dell' azione di
riduzione, ma acquista tale qualita' solo in seguito al vittorioso
esperimento dell' azione stessa. L' azione di riduzione non e'
rinunciabile durante la vita del de cuius, integrando un patto
successorio vietato. Dopo la morte del de cuius e' ammissibile la
rinuncia all' azione di riduzione, sia in forma espressa, che in
forma tacita, attraverso un comportamento inequivoco e concludente.
La rinuncia all' azione di riduzione comporta l' impossibilita' per
ogni legittimario di ottenere piu' della parte di riserva a lui
spettante nell' ipotesi in cui alcuni legittimari abbiano rinunciato
all' azione. La rinuncia all' azione di riduzione, a differenza dalla
rinuncia all' eredita', non comporta accrescimento e cio' trova
conferma nella natura personale e non reale dell' azione di riduzione
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| art. 553 c.c.
art. 554 c.c.
art. 556 c.c.
art. 564 c.c.
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