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214098
IDG941506429
94.15.06429 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zhara Buda Claudia
Questioni in tema di azione di riduzione
Nota a Trib. Monza 27 ottobre 1992
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 640-643
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3027; D303
L' azione di riduzione, prevista a tutela della quota di legittima, puo' riguardare sia le donazioni, sia le disposizioni testamentarie ritenute lesive; si tratta pur sempre di una sola azione, anche se sono previsti criteri diversi per l' ordine delle riduzioni a seconda che la lesione derivi da una donazione o da una disposizione testamentaria. La riducibilita' pur riportandosi ad una nozione di patologia del negozio testamentario non e' un vizio riconducibile alla nullita', annullabilita' o inefficacia. Si ritiene che l' azione abbia natura di accertamento costitutivo e sia personale in quanto non da' luogo a litisconsorzio necessario. Il legittimario leso non e' erede per il solo fatto di essere titolare dell' azione di riduzione, ma acquista tale qualita' solo in seguito al vittorioso esperimento dell' azione stessa. L' azione di riduzione non e' rinunciabile durante la vita del de cuius, integrando un patto successorio vietato. Dopo la morte del de cuius e' ammissibile la rinuncia all' azione di riduzione, sia in forma espressa, che in forma tacita, attraverso un comportamento inequivoco e concludente. La rinuncia all' azione di riduzione comporta l' impossibilita' per ogni legittimario di ottenere piu' della parte di riserva a lui spettante nell' ipotesi in cui alcuni legittimari abbiano rinunciato all' azione. La rinuncia all' azione di riduzione, a differenza dalla rinuncia all' eredita', non comporta accrescimento e cio' trova conferma nella natura personale e non reale dell' azione di riduzione
art. 553 c.c. art. 554 c.c. art. 556 c.c. art. 564 c.c.



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