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214103
IDG941506434
94.15.06434 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
Sugli effetti dell' abrogazione referendaria di alcune norme del t.u. sugli stupefacenti
Nota a GIP Trib. Barcellona 12 gennaio 1994 GIP Trib. Barcellona 27 ottobre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 669-672
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414; D622; D642
In esito al referendum indetto il giorno 25 febbraio 1993, e' stato, tra l' altro, abrogato il comma 1 dell' art. 75 d.p.r. 309/1990 per la parte che poneva la dose media giornaliera come limite oltre il quale la detenzione di droga per uso personale era punito con sanzione penale e non con sanzione amministrativa. In ordine al problema dell' applicabilita' o meno, relativamente a sentenza di condanna per detenzione finalizzata ad uso personale di droga in quantita' superiore alla media giornaliera, dell' art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione di reato) si sono avuti due orientamenti: secondo il primo, le abrogazioni referendarie non hanno operato un' abolitio criminis ma soltanto una modifica della causa di giustificazione gia' esistente onde l' inapplicabilita' dell' art. 673; secondo l' altro orientamento, invece, l' art. 673 e' applicabile perche' il mutamento legislativo conseguente al referendum abrogativo deve intendersi come abolitio criminis. L' A. si sofferma sulle due tesi contrastanti accompagnando l' esame delle opposte argomentazioni con alcune osservazioni. Relativamente alla prima opinione sottolinea che e' improprio parlare di causa di giustificazione dovendosi piuttosto parlare di inapplicabilita' della sanzione penale, di una limitazione della sfera precettiva; relativamente alla seconda opinione, l' A. sottolinea, tra l' altro, che la detenzione di droga per uso personale non e' punibile oggi con sanzione penale ma non era punibile (con sanzione penale) neppure prima delle modifiche legislative, sia pure in diversi e piu' ristretti limiti.
art. 72 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171 art. 673 c.p.p.



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