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| IDG941506434 | |
| 94.15.06434 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| Sugli effetti dell' abrogazione referendaria di alcune norme del t.u.
sugli stupefacenti
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| Nota a GIP Trib. Barcellona 12 gennaio 1994
GIP Trib. Barcellona 27 ottobre 1993
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 669-672
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414; D622; D642
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| In esito al referendum indetto il giorno 25 febbraio 1993, e' stato,
tra l' altro, abrogato il comma 1 dell' art. 75 d.p.r. 309/1990 per
la parte che poneva la dose media giornaliera come limite oltre il
quale la detenzione di droga per uso personale era punito con
sanzione penale e non con sanzione amministrativa. In ordine al
problema dell' applicabilita' o meno, relativamente a sentenza di
condanna per detenzione finalizzata ad uso personale di droga in
quantita' superiore alla media giornaliera, dell' art. 673 c.p.p.
(revoca della sentenza per abolizione di reato) si sono avuti due
orientamenti: secondo il primo, le abrogazioni referendarie non hanno
operato un' abolitio criminis ma soltanto una modifica della causa di
giustificazione gia' esistente onde l' inapplicabilita' dell' art.
673; secondo l' altro orientamento, invece, l' art. 673 e'
applicabile perche' il mutamento legislativo conseguente al
referendum abrogativo deve intendersi come abolitio criminis. L' A.
si sofferma sulle due tesi contrastanti accompagnando l' esame delle
opposte argomentazioni con alcune osservazioni. Relativamente alla
prima opinione sottolinea che e' improprio parlare di causa di
giustificazione dovendosi piuttosto parlare di inapplicabilita' della
sanzione penale, di una limitazione della sfera precettiva;
relativamente alla seconda opinione, l' A. sottolinea, tra l' altro,
che la detenzione di droga per uso personale non e' punibile oggi con
sanzione penale ma non era punibile (con sanzione penale) neppure
prima delle modifiche legislative, sia pure in diversi e piu'
ristretti limiti.
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| art. 72 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171
art. 673 c.p.p.
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