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214106
IDG941506437
94.15.06437 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Terrusi Francesco
Unitarieta' dell' esecuzione penale e regole determinative della competenza nei rapporti tra giudice minorile e giudice ordinario
Nota a ord. Trib. Roma 3 settembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 687-692
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D670; D672; D6440
Lo scritto prende in esame il problema della competenza del giudice penale in materia di misure alternative alla detenzione nei confronti di persona che risulti in espiazione di pena per reati commessi in parte prima e in parte dopo il diciottesimo anno di eta'; problema risolto da un Tribunale di merito in base al criterio di cui all' art. 677 comma 2 c.p.p. L' A., dopo aver individuato i principi che governano l' ambito di competenza funzionale del Tribunale Minorile, finanche di sorveglianza, limitata esclusivamente nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, evidenzia l' erronea impostazione del provvedimento annotato che si risolve nell' applicazione inopinata, in un' ipotesi di competenza funzionale, di una norma dettata per la competenza territoriale (l' art. 677 c.p.p.). Viceversa sostiene l' A. che la tematica in questione si sarebbe dovuta risolvere in base al principio di unitarieta' dell' esecuzione penale, secondo cui la valutazione della situazione risultante dal cumulo delle pene inflitte al condannato non puo' essere frazionata in relazione alle varie condanne, bensi' deve spettare a un solo giudice: nella fattispecie al Tribunale di sorveglianza ordinario, nella sua qualita' di giudice comune (art. 665 comma 4 c.p.p.).
l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 1 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 art. 665 comma 4 c.p.p. art. 667 c.p.p. art. 678 c.p.p.



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