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| IDG941506437 | |
| 94.15.06437 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Terrusi Francesco
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| Unitarieta' dell' esecuzione penale e regole determinative della
competenza nei rapporti tra giudice minorile e giudice ordinario
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| Nota a ord. Trib. Roma 3 settembre 1993
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 687-692
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D670; D672; D6440
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| Lo scritto prende in esame il problema della competenza del giudice
penale in materia di misure alternative alla detenzione nei confronti
di persona che risulti in espiazione di pena per reati commessi in
parte prima e in parte dopo il diciottesimo anno di eta'; problema
risolto da un Tribunale di merito in base al criterio di cui all'
art. 677 comma 2 c.p.p. L' A., dopo aver individuato i principi che
governano l' ambito di competenza funzionale del Tribunale Minorile,
finanche di sorveglianza, limitata esclusivamente nei confronti di
coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni 18,
evidenzia l' erronea impostazione del provvedimento annotato che si
risolve nell' applicazione inopinata, in un' ipotesi di competenza
funzionale, di una norma dettata per la competenza territoriale (l'
art. 677 c.p.p.). Viceversa sostiene l' A. che la tematica in
questione si sarebbe dovuta risolvere in base al principio di
unitarieta' dell' esecuzione penale, secondo cui la valutazione della
situazione risultante dal cumulo delle pene inflitte al condannato
non puo' essere frazionata in relazione alle varie condanne, bensi'
deve spettare a un solo giudice: nella fattispecie al Tribunale di
sorveglianza ordinario, nella sua qualita' di giudice comune (art.
665 comma 4 c.p.p.).
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| l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 1 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448
art. 665 comma 4 c.p.p.
art. 667 c.p.p.
art. 678 c.p.p.
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