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214112
IDG941506443
94.15.06443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trerotola Ercole
Il rifiuto al coacquisto nella modificabilita' convenzionale dell' oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 748-757
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine articolo o capitolo)
D30128
L' indagine muove da alcuni rilievi espressi in una recente decisione della Corte di Cassazione -n. 2688/1989- con la quale si e' ritenuto legittimo il rifiuto del coniuge non agente volto ad impedire l' effetto coacquisitivo ope legis dei beni. Il c.d. "rifiuto al coacquisto" costituirebbe, dopo lo "scioglimento parziale" contemplato dal legislatore e la "estromissione" di elaborazione dottrinale, una terza ipotesi di esclusione della comunione. L' argomento si inserisce in una piu' ampia problematica riguardante la legittimazione dei coniugi ad apportare modifiche parziali alle norme sulla comunione legale e che la dottrina prevalente, traendo spunto dall' ultimo comma dell' art. 191 c.c., ritiene sussistere. La teoria positiva sarebbe rafforzata sia dal testo dell' art. 2647 c.c., nella parte in cui assoggetta alle regole della trascrizione "le convenzioni matrimoniali che escludono i beni della comunione tra coniugi", che dalla mancanza di espresse limitazioni legislative tese ad impedire ai coniugi la costituzione di modelli atipici di regimi patrimoniali. A fronte di queste argomentazioni sembra preferibile la tesi che ravvisa nell' art. 191 c.c. una previsione dotata del carattere della eccezionalita', non suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell' art. 14 disp. prel. c.c.: la norma non avrebbe alcun senso se il legislatore avesse optato per una generale modificabilita' dell' oggetto della comunione legale. Non persuadente sembra anche la interpretazione dell' art. 2647 c.c., la cui previsione va connessa alle sole eccezioni espressamente previste -ultimo comma dell' art. 191- e la cui funzione risponde alla esigenza di indicare la forma di pubblicita' per le convenzioni matrimoniali senza per cio' autorizzare altre ipotesi derogatorie alle norme sulla comunione legale. La complessita' dell' argomento investe inevitabilmente la sfera dell' autonomia privata dei coniugi, e la tesi diretta a riconoscere la validita' di figure atipiche di regime patrimoniale familiare sembra essere coerente con il principio di liberta' contrattuale espresso dall' art. 1322 comma 2 c.c. Va tuttavia osservato che il legislatore della riforma del 1975, con la espressa previsione di due istituti regolati nella forma e nel contenuto -comunione legale e separazione- e di uno regolato nella sola forma -comunione convenzionale- ha realizzato un intervento completo che non lascia spazio alla libera iniziativa dei coniugi, avendo completato tutte le possibili ipotesi di patrimonialita' familiare. Quanto osservato consente di sostenere la inderogabilita' delle norme dettate in tema di comunione legale, che, in quanto regime legale, non tollera modifiche non espressamente previste, tese ad una deroga soltanto parziale.
art. 14 disp. prel. c.c. art. 159 c.c. art. 162 c.c. art. 177 c.c. art. 179 c.c. art. 191 c.c. art. 1322 comma 2 c.c. art. 2647 c.c.



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