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214113
IDG941506444
94.15.06444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Raimondi Nunzio
Proroga delle indagini preliminari: il giudice, le parti ed un contraddittorio da riequilibrare
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 758-763
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61
La frequente confusione fra l 'indicazione della notizia di reato e l' indicazione del titolo di reato nel contenuto della richiesta di proroga ed anche il ricorso a motivazioni improprie, hanno nella prassi ridotto il contraddittorio sulla proroga ad un dialogo esclusivo fra P.M. e giudice. L' analisi e' condotta sul piano normativo (con richiami a dottrina e giurisprudenza) evidenziando alcuni profili ritenuti rilevanti: l' omessa di previsione di un deposito integrale degli atti di indagine da parte del P.M. ed i profili di incostituzionalita'; la necessita' di un effettivo contraddittorio; il segreto di cui all' art. 329 c.p.p. da intendersi non soltanto posto a tutela delle ragioni dell' autorita' bensi' "in primis" posto a presidio dei diritti di liberta' in capo al cittadino inquisito; il contraddittorio sulla proroga quale primo e vero banco di prova dell' eventuale inattivita' del P.M.; il sistema di cui all' art. 406 commi 3-5 c.p.p., e la successiva ordinanza di cui all' art. 406 comma 7, quale meccanismo efficace per scongiurare ogni inerzia in tale materia (solo alcuni degli argomenti trattati attraverso anche l' indicazione di alcuni casi). I risultati della ricerca segnalano la nessita', sul piano normativo, della introduzione di una ostensione integrale degli atti di indagine presso la cancelleria del giudice contemporanea alla richiesta di proroga (alla vigilia della scadenza delle indagini segrete) nonche', nella prassi, la necessita' di ristabilire attraverso una corretta applicazione delle norme il primato della legge. Le conclusioni: senza un contraddittorio efficace in questa materia si finisce per depotenziare la stessa terzieta' del giudice, ma anche e soprattutto si finisce per menomare un diritto costituzionalmente protetto (il diritto alla riservatezza) ed altresi' per caducare il diritto della difesa privilegiando esigenze estranee alla legge.
art. 2 n. 28 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 329 c.p.p. art. 406 c.p.p. art. 407 c.p.p.



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