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| IDG941506444 | |
| 94.15.06444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Raimondi Nunzio
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| Proroga delle indagini preliminari: il giudice, le parti ed un
contraddittorio da riequilibrare
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 758-763
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D61
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| La frequente confusione fra l 'indicazione della notizia di reato e
l' indicazione del titolo di reato nel contenuto della richiesta di
proroga ed anche il ricorso a motivazioni improprie, hanno nella
prassi ridotto il contraddittorio sulla proroga ad un dialogo
esclusivo fra P.M. e giudice. L' analisi e' condotta sul piano
normativo (con richiami a dottrina e giurisprudenza) evidenziando
alcuni profili ritenuti rilevanti: l' omessa di previsione di un
deposito integrale degli atti di indagine da parte del P.M. ed i
profili di incostituzionalita'; la necessita' di un effettivo
contraddittorio; il segreto di cui all' art. 329 c.p.p. da intendersi
non soltanto posto a tutela delle ragioni dell' autorita' bensi' "in
primis" posto a presidio dei diritti di liberta' in capo al cittadino
inquisito; il contraddittorio sulla proroga quale primo e vero banco
di prova dell' eventuale inattivita' del P.M.; il sistema di cui all'
art. 406 commi 3-5 c.p.p., e la successiva ordinanza di cui all' art.
406 comma 7, quale meccanismo efficace per scongiurare ogni inerzia
in tale materia (solo alcuni degli argomenti trattati attraverso
anche l' indicazione di alcuni casi). I risultati della ricerca
segnalano la nessita', sul piano normativo, della introduzione di una
ostensione integrale degli atti di indagine presso la cancelleria del
giudice contemporanea alla richiesta di proroga (alla vigilia della
scadenza delle indagini segrete) nonche', nella prassi, la necessita'
di ristabilire attraverso una corretta applicazione delle norme il
primato della legge. Le conclusioni: senza un contraddittorio
efficace in questa materia si finisce per depotenziare la stessa
terzieta' del giudice, ma anche e soprattutto si finisce per menomare
un diritto costituzionalmente protetto (il diritto alla riservatezza)
ed altresi' per caducare il diritto della difesa privilegiando
esigenze estranee alla legge.
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| art. 2 n. 28 l. 16 febbraio 1987, n. 81
art. 329 c.p.p.
art. 406 c.p.p.
art. 407 c.p.p.
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