| Le misure di prevenzione antimafia a carattere patrimoniale
-destinate a colpire la ricchezza illecita- possono essere adottate
solo nei confronti di soggetti raggiunti da indizi di pericolosita'
attuale e qualificata da appartenenza mafiosa o da reita' speciale e
fino a quando sia ancora "in itinere" la misura personale. Le misure
patrimoniali, infatti, operano in rapporto di interdipendenza
rispetto alle misure personali antimafia, per il principio del
reciproco ancoraggio: la morte del proposto, il fenomeno del
pentitismo e la inattualita' della pericolosita' sono, percio',
destinati a riverberare effetti giuridici non solo sulle misure
personali, ma, conseguenzialmente, anche sulle misure patrimoniali:
fino a quando diversa disciplina non intervenga. Alcuni contrasti
giurisprudenziali esistono, invece, in tema di rapporto di
interdipendenza tra il sequestro antimafia e la confisca dei beni. I
provvedimenti patrimoniali possono colpire anche beni appartenenti a
familiari del proposto od a terzi intestatari fittizi, ove si
dimostri la riconducibilita' di detti beni al proposto. L' onere
della prova spetta all' accusa, ma tutti i soggetti colpiti dal
provvedimento ablativo hanno facolta' di allegazioni contrarie. Il
fenomeno del riciclaggio interno od internazionale rappresenta serio
ostacolo alla ricerca della prova della ricchezza illecita: in tema
di prevenzione antimafia sopperiscono, percio' stesso, gli indizi
desumibili dalla notevole sperequazione tra le possidenze ed il
tenore di vita del proposto, rispetto ai redditi presunti o
dichiarati.
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