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214117
IDG941506448
94.15.06448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Maurizio
Sull' applicabilita' da parte del giudice italiano degli art. 92 e 93 del trattato istitutivo della CEE
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 4-5, pt. 4, pag. 791-801
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D870; D87009; D871
La recente pronuncia della Corte di Giustizia, nota come sentenza "Federation nationale du commerce exterieur", ha ulteriormente precisato i limiti della competenza del giudice nazionale ad applicare direttamente le disposizioni del Trattato CEE concernenti gli aiuti di Stato, suggerendo una riesposizione sistematica della complessa materia. Nell' articolo viene puntualizzato che la norma principale, che sancisce il principio generale del divieto di aiuti distorsivi della liberta' di concorrenza (art. 92, par. 1), non e' direttamente applicabile dal giudice nazionale. Non lo e' in quanto vigono disposizioni derogative che operano "de jure" (art. 92, par. 2), altre che possono essere applicate dalla Commissione con discrezionalita' (art. 92, par. 3), altre che possono essere deliberate dal Consiglio. Ne deriva che il divieto disposto dall' art. 92, par. 1, non essendo incondizionato non e' "di per se'" direttamente applicabile. La conclusione e' legittima ma solamente per una determinata categoria di aiuti: quelli istituiti in maniera regolare, cioe' secondo le procedure previste dall' art. 93 ed, in particolare, in osservanza dell' obbligo di notificazione preventiva. Resta in fatto che gli Stati sono portati ad aggirare il controllo della Commissione istituendo misure agevolative senza osservare gli obblighi imposti dal diritto comunitario. In questi casi, l' aiuto e' erogato in maniera "irregolare" per la violazione di precetti incondizionati e sufficientemente precisi: l' obbligo di notificazione preventiva di cui all' art. 93, par. 3; di atti a carattere generale, del tipo previsto dall' art. 94; del precetto contenuto in una decisione. Con la violazione delle norme sopraindicate l' art. 92 cessa di essere una norma incondizionata e dunque diviene direttamente applicabile dal giudice nazionale. Gli aiuti di Stato illegittimamente istituiti sono quindi censurabili sia dalla Commissione sia dal giudice nazionale. Quest' ultimo, constatata la violazione, e' tenuto a disporre direttamente il recupero degli aiuti illegittimamente concessi.
art. 92 Tr. CEE art. 93 Tr. CEE art. 94 Tr. CEE



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