| La recente pronuncia della Corte di Giustizia, nota come sentenza
"Federation nationale du commerce exterieur", ha ulteriormente
precisato i limiti della competenza del giudice nazionale ad
applicare direttamente le disposizioni del Trattato CEE concernenti
gli aiuti di Stato, suggerendo una riesposizione sistematica della
complessa materia. Nell' articolo viene puntualizzato che la norma
principale, che sancisce il principio generale del divieto di aiuti
distorsivi della liberta' di concorrenza (art. 92, par. 1), non e'
direttamente applicabile dal giudice nazionale. Non lo e' in quanto
vigono disposizioni derogative che operano "de jure" (art. 92, par.
2), altre che possono essere applicate dalla Commissione con
discrezionalita' (art. 92, par. 3), altre che possono essere
deliberate dal Consiglio. Ne deriva che il divieto disposto dall'
art. 92, par. 1, non essendo incondizionato non e' "di per se'"
direttamente applicabile. La conclusione e' legittima ma solamente
per una determinata categoria di aiuti: quelli istituiti in maniera
regolare, cioe' secondo le procedure previste dall' art. 93 ed, in
particolare, in osservanza dell' obbligo di notificazione preventiva.
Resta in fatto che gli Stati sono portati ad aggirare il controllo
della Commissione istituendo misure agevolative senza osservare gli
obblighi imposti dal diritto comunitario. In questi casi, l' aiuto e'
erogato in maniera "irregolare" per la violazione di precetti
incondizionati e sufficientemente precisi: l' obbligo di
notificazione preventiva di cui all' art. 93, par. 3; di atti a
carattere generale, del tipo previsto dall' art. 94; del precetto
contenuto in una decisione. Con la violazione delle norme
sopraindicate l' art. 92 cessa di essere una norma incondizionata e
dunque diviene direttamente applicabile dal giudice nazionale. Gli
aiuti di Stato illegittimamente istituiti sono quindi censurabili sia
dalla Commissione sia dal giudice nazionale. Quest' ultimo,
constatata la violazione, e' tenuto a disporre direttamente il
recupero degli aiuti illegittimamente concessi.
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