| Vengono richiamate le questioni sorte sulla l. 645/1952 in tema di
ricostituzione del partito fascista, e le discussioni che si accesero
sull' art. 18 della c.d. legge Fanfani-Reale n. 152/1975, per
sostenere come le stesse questioni vengano a riproporsi con il d.l.
122/1993, convertito con la l. 205/1993, recante misure urgenti in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L' analisi
del provvedimento delinea il quadro di una legge penale dai contorni
cosi' incerti da prestarsi ad un utilizzo altrettanto indeterminato.
Si tratta, quindi, di un intervento normativo che si estrinseca in un
sistema preesistente che, afferma l' A., avendo caratteristiche
similari, non ha avuto concreta applicazione. Sembra potersi dedurre
la riprova di quel carattere eminentemente simbolico che gia'
caratterizzava le altre leggi "antifasciste" e "antirazziste"
richiamate. La peculiarita' e' oggi nella situazione storica che, a
differenza di quella in cui si collocavano gli interventi normativi
richiamati, registra un pericoloso manifestarsi del fenomeno
razziale. La conclusione che l' A. trae dall' analisi e' che si
tratti di un intervento penale "ideologico" di prevedibile scarsa
applicazione; questa si avra' in modo episodico con interventi
"esemplari" che ripetono il carattere simbolico della legge. Di
questa logica e' espressione e con essa si combina l' amplissimo
spazio di intervento delle misure coercitive processuali, strumento
tipico, da sempre, degli interventi penali politico-spettacolari.
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