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214151
IDG940406482
94.04.06482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bevere Antonio
Una non ovvia ordinanza
Nota a ord. Trib. Napoli 17 settembre 1993
Crit. dir., (1994), fasc. 1, pag. 82-87
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113
Secondo la massima della sentenza annotata "l' esigenza di cautela probatoria deve essere ancorata a fatti specifici e non alla generica possibilita' di inquinamento della prova, attivita' per cui, per una massima di esperienza, sarebbero dediti tutti gli imputati. Diversamente ragionando, si arriverebbe a restituire la liberta' solo nel caso di confessione completa, il che e' in radicale contrasto con un canone fondamentale del processo penale, quale la libera scelta della linea difensiva". L' A. prende occasione da queste affermazioni dell' ordinanza per affrontare il tema del divieto della strumentalizzazione confessoria della custodia in carcere, approfondendo l' esame della questione se chi non confessa debba essere ritenuto inquinatore delle prove. L' A. respinge l' orientamento interpretativo che vede nella confessione l' unica condizione che possa sottrarre l' imputato all' impulso dell' inquinamento probatorio. Per contrastare questo orientamento necessita un intervento riformatore, in attesa del quale, appare non ovvia l' ordinanza annotata.
art. 274 c.p.p.
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