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| IDG940406485 | |
| 94.04.06485 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bracaglia Morante Antonello
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 6 agosto 1992
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| Crit. dir., (1994), fasc. 1, pag. 119-129
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| D02138; D6113
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| Viene approfondito l' esame delle questioni affrontate dalla
pronuncia in epigrafe. Per quanto riguarda l' affermata nozione
restrittiva del "reato ministeriale" preveduto dall' art. 96 Cost. e
dalla l. cost. 1/1989, includendo in tale novero soltanto i fatti
commessi direttamente nell' ambito delle attribuzioni del membro di
Governo, e strettamente connessi e dipendenti dall' espletamento dei
compiti di istituto. Per quanto riguarda il contenuto della richiesta
di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari
prevista dall' art. 406 c.p.p. Per quanto riguarda l' esclusione
della nullita' dell' ordinanza di custodia cautelare del GIP ove, a
seguito della presentazione di richiesta di riesame, il P.M. non
abbia trasmesso al Tribunale della liberta' tutti gli atti presentati
a norma dell' art. 291 comma 1 c.p.p. per l' applicazione della
misura. Per quanto riguarda la non necessaria fissazione della durata
massima della custodia cautelare in relazione alle esigenze
probatorie, quando ricorra anche taluna delle altre esigenze
cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione della condotta
criminosa). Per quanto riguarda, infine, le conseguenze della
violazione dell' art. 104 comma 3 c.p.p., per illegittimo
differimento dell' esercizio del diritto dell' indagato in stato di
custodia cautelare di conferire col difensore.
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| art. 96 Cost.
art. 6 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1
art. 104 c.p.p.
art. 178 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 274 c.p.p.
art. 291 c.p.p.
art. 294 c.p.p.
art. 295 c.p.p.
art. 302 c.p.p.
art. 309 c.p.p.
art. 406 c.p.p.
art. 100 disp. att. c.p.p.
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| Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze
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