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214154
IDG940406485
94.04.06485 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bracaglia Morante Antonello
Nota a Cass. sez. VI pen. 6 agosto 1992
Crit. dir., (1994), fasc. 1, pag. 119-129
D02138; D6113
Viene approfondito l' esame delle questioni affrontate dalla pronuncia in epigrafe. Per quanto riguarda l' affermata nozione restrittiva del "reato ministeriale" preveduto dall' art. 96 Cost. e dalla l. cost. 1/1989, includendo in tale novero soltanto i fatti commessi direttamente nell' ambito delle attribuzioni del membro di Governo, e strettamente connessi e dipendenti dall' espletamento dei compiti di istituto. Per quanto riguarda il contenuto della richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari prevista dall' art. 406 c.p.p. Per quanto riguarda l' esclusione della nullita' dell' ordinanza di custodia cautelare del GIP ove, a seguito della presentazione di richiesta di riesame, il P.M. non abbia trasmesso al Tribunale della liberta' tutti gli atti presentati a norma dell' art. 291 comma 1 c.p.p. per l' applicazione della misura. Per quanto riguarda la non necessaria fissazione della durata massima della custodia cautelare in relazione alle esigenze probatorie, quando ricorra anche taluna delle altre esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione della condotta criminosa). Per quanto riguarda, infine, le conseguenze della violazione dell' art. 104 comma 3 c.p.p., per illegittimo differimento dell' esercizio del diritto dell' indagato in stato di custodia cautelare di conferire col difensore.
art. 96 Cost. art. 6 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 art. 104 c.p.p. art. 178 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 274 c.p.p. art. 291 c.p.p. art. 294 c.p.p. art. 295 c.p.p. art. 302 c.p.p. art. 309 c.p.p. art. 406 c.p.p. art. 100 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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