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Documento


214174
IDG940406505
94.04.06505 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marinelli Vincenzo
Giuridicita' e durata
Riv. intern. filos. dir., s. 4, an. 71 (1994), fasc. 3, pag. 438-450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F602
Qualunque sia il punto di vista -normativistico, relazionale, istituzionale, ordinamentale- che si ritenga piu' rappresentativo per definire la realta' giuridica, essa non e' pensabile senza la regola. Il concetto di regola (comprensivo, nella sua piu' ampia portata, anche dei principi generali) si pone non sul piano giuridico-costituzionale, ma su quello filosofico-teoretico. Tratti caratteristici della regola sono la durata e la "paradigmaticita'" -riduzione o uniformazione a un tipo, e piu' specificamente rapportarsi a una classe di azioni od omissioni omologhe-; non la generalita' -nel comune significato che la riferisce a tutti i consociati o comunque ad una vasta pluralita' di soggetti-, e non l' astrattezza -il volgersi esclusivamente a fatti futuri e magari incerti nell' an o/e nel quando-. La regola giudiziaria e' un riflesso della "ricorsivita'" della regola legislativa o consuetudinaria, nella quale si riflette a sua volta l' esperienza della ricorsivita' dei fatti, nel loro risalto giuridico.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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