| Qualunque sia il punto di vista -normativistico, relazionale,
istituzionale, ordinamentale- che si ritenga piu' rappresentativo per
definire la realta' giuridica, essa non e' pensabile senza la regola.
Il concetto di regola (comprensivo, nella sua piu' ampia portata,
anche dei principi generali) si pone non sul piano
giuridico-costituzionale, ma su quello filosofico-teoretico. Tratti
caratteristici della regola sono la durata e la "paradigmaticita'"
-riduzione o uniformazione a un tipo, e piu' specificamente
rapportarsi a una classe di azioni od omissioni omologhe-; non la
generalita' -nel comune significato che la riferisce a tutti i
consociati o comunque ad una vasta pluralita' di soggetti-, e non l'
astrattezza -il volgersi esclusivamente a fatti futuri e magari
incerti nell' an o/e nel quando-. La regola giudiziaria e' un
riflesso della "ricorsivita'" della regola legislativa o
consuetudinaria, nella quale si riflette a sua volta l' esperienza
della ricorsivita' dei fatti, nel loro risalto giuridico.
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