Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214190
IDG940606521
94.06.06521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Pietro
Alcune questioni in tema di legittimazione attiva del sindacato nel procedimento ex art. 28 St. lav.
Nota a decr. Pret. Milano 7 febbraio 1994
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 628-629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D762; D451
Affrontando alcuni aspetti interpretativi in materia di procedimento di repressione della condotta antisindacale, il provvedimento in esame ravvisa, in primo luogo, la sussistenza della legittimazione attiva dell' organismo sindacale locale in quanto organismo di un sindacato diffuso su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento aderisce all' orientamento della Suprema Corte, la quale ha stabilito che la legittimazione ad agire ex art. 28 l. 300/1970 spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, anche se, diversamente da quanto previsto dall' art. 19 comma 1 della stessa legge, non siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale, intercategoriale o aderenti a Confederazioni sindacali, essendo sufficiente il solo requisito della diffusione del sindacato, ancorche' monocategoriale, sul territorio nazionale. Alla luce di questo insegnamento, dovrebbe essere vagliata, afferma l' A., anche la controversa proponibilita' del ricorso ex art. 28 cit. del COMU (Coordinamento Macchinisti). Il secondo aspetto del provvedimento riguarda la sussistenza dell' interesse ad agire. Il Pretore, sulla base dell' orientamento della Suprema Corte, conclude che tale procedimento puo' essere attivato da un sindacato per tutelare la liberta' sindacale di lavoratori non aderenti o aderenti ad altro sindacato, configurandosi nel comportamento del datore di lavoro un attentato al "ruolo istituzionale" del medesimo, di garanzia della liberta' di tutte le associazioni sindacali e di tutti i lavoratori dell' azienda che si sarebbe realizzato, nella specie, mediante una modifica, unilateralmente attuata dal datore, di quanto previsto in un accordo sindacale stipulato da altre associazioni sindacali.
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati