| Affrontando alcuni aspetti interpretativi in materia di procedimento
di repressione della condotta antisindacale, il provvedimento in
esame ravvisa, in primo luogo, la sussistenza della legittimazione
attiva dell' organismo sindacale locale in quanto organismo di un
sindacato diffuso su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento
aderisce all' orientamento della Suprema Corte, la quale ha stabilito
che la legittimazione ad agire ex art. 28 l. 300/1970 spetta agli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, anche se,
diversamente da quanto previsto dall' art. 19 comma 1 della stessa
legge, non siano maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
intercategoriale o aderenti a Confederazioni sindacali, essendo
sufficiente il solo requisito della diffusione del sindacato,
ancorche' monocategoriale, sul territorio nazionale. Alla luce di
questo insegnamento, dovrebbe essere vagliata, afferma l' A., anche
la controversa proponibilita' del ricorso ex art. 28 cit. del COMU
(Coordinamento Macchinisti). Il secondo aspetto del provvedimento
riguarda la sussistenza dell' interesse ad agire. Il Pretore, sulla
base dell' orientamento della Suprema Corte, conclude che tale
procedimento puo' essere attivato da un sindacato per tutelare la
liberta' sindacale di lavoratori non aderenti o aderenti ad altro
sindacato, configurandosi nel comportamento del datore di lavoro un
attentato al "ruolo istituzionale" del medesimo, di garanzia della
liberta' di tutte le associazioni sindacali e di tutti i lavoratori
dell' azienda che si sarebbe realizzato, nella specie, mediante una
modifica, unilateralmente attuata dal datore, di quanto previsto in
un accordo sindacale stipulato da altre associazioni sindacali.
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