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| IDG940606528 | |
| 94.06.06528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Saisi Cristina
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| Esclusione dell' indennita' di maneggio denaro dal calcolo della
retribuzione indiretta
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| Nota a Cass. sez. lav. 29 novembre 1993, n. 11810
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 692-694
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74405
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| Nel caso di specie il ricorrente, dipendente di una societa' per
azioni con qualifica di piazzista, chiedeva, ed otteneva dal Pretore
la condanna della societa' al pagamento delle differenze retributive
derivanti dalla mancata inclusione del compenso dovuto per indennita'
maneggio denaro che gli veniva corrisposta in maniera fissa e
continuativa nel calcolo degli istituti retributivi indiretti
(retribuzione per ferie e mensilita' aggiuntive). La domanda, accolta
dal Pretore, e' respinta dal Tribunale. La Cassazione conferma la
decisione del Tribunale rilevando che, in mancanza di una precisa
disposizione di legge, la soluzione del problema non puo' che essere
ricercata nella volonta' contrattuale, attesa l' inesistenza nel
nostro ordinamento giuridico di una nozione di retribuzione valida
per la determinazione di tutti gli istituti contrattuali. Nel caso in
esame le parti avevano stabilito soltanto con il contratto collettivo
nazionale di lavoro del 1987, mentre per gli anni precedenti, a cui
si riferiva la domanda originaria, l' indennita' maneggio denaro
restava regolata dai contratti collettivi che non avevano inteso
inserirla fra gli elementi della retribuzione ordinaria da porre a
base del calcolo degli istituti retributivi indiretti. L' A.
approfondisce l' esame della questione, ritenendo che la decisione
del Pretore non poteva essere condivisa.
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| contr. coll. naz. lav. 22 giugno 1987 (piazzisti)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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