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214197
IDG940606528
94.06.06528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saisi Cristina
Esclusione dell' indennita' di maneggio denaro dal calcolo della retribuzione indiretta
Nota a Cass. sez. lav. 29 novembre 1993, n. 11810
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 692-694
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74405
Nel caso di specie il ricorrente, dipendente di una societa' per azioni con qualifica di piazzista, chiedeva, ed otteneva dal Pretore la condanna della societa' al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata inclusione del compenso dovuto per indennita' maneggio denaro che gli veniva corrisposta in maniera fissa e continuativa nel calcolo degli istituti retributivi indiretti (retribuzione per ferie e mensilita' aggiuntive). La domanda, accolta dal Pretore, e' respinta dal Tribunale. La Cassazione conferma la decisione del Tribunale rilevando che, in mancanza di una precisa disposizione di legge, la soluzione del problema non puo' che essere ricercata nella volonta' contrattuale, attesa l' inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di una nozione di retribuzione valida per la determinazione di tutti gli istituti contrattuali. Nel caso in esame le parti avevano stabilito soltanto con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1987, mentre per gli anni precedenti, a cui si riferiva la domanda originaria, l' indennita' maneggio denaro restava regolata dai contratti collettivi che non avevano inteso inserirla fra gli elementi della retribuzione ordinaria da porre a base del calcolo degli istituti retributivi indiretti. L' A. approfondisce l' esame della questione, ritenendo che la decisione del Pretore non poteva essere condivisa.
contr. coll. naz. lav. 22 giugno 1987 (piazzisti)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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