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214201
IDG940606532
94.06.06532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scarpelli Franco
Questioni interpretative in materia di clausole di "elasticita'" nel part-time
Nota a Trib. Firenze 22 dicembre 1993
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 713-717
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D7441
Secondo la sentenza annotata, nel contratto di formazione e lavoro, la omessa determinazione dell' orario di lavoro nell' arco della giornata non determina la nullita' della clausola part-time, essendo la forma scritta richiesta a soli fini di controllo amministrativo. Comportando l' inadempimento di una obbligazione accessoria del contratto ne deriva un obbligo risarcitorio valutabile in via equitativa. Nella fattispecie e' stata confermata la valutazione pretorile di un risarcimento pari al 50% della differenza tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe spettata a tempo pieno. L' A. esamina l' iter argomentativo della sentenza che, pur presentando argomentazioni originali, giunge nella sostanza ad un dispositivo non in contrasto con i precedenti giurisprudenziali. L' A. approfondisce, quindi, il tema della non ammissibilita' di clausole elastiche nel part-time richiamando la giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale in materia, e la dottrina. Rileva la presenza di incertezze interpretative presenti anche successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 210/1992.
art. 5 l. 19 dicembre 1984, n. 863 C. Cost. 11 maggio 1992, n. 210
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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