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214204
IDG940606535
94.06.06535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Palla Michele
Contrattazione collettiva e oneri aggiuntivi per il lavoratore in malattia
Nota a Cass. sez. lav. 17 novembre 1993, n. 11358
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 734-736
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D747; D702; D7128
La sentenza annotata afferma la legittimita' di una clausola contrattuale "che prevede per il lavoratore in malattia l' onere di dare preventiva comunicazione al datore di lavoro dell' assenza durante le fasce orarie di reperibilita', pena la perdita del trattamento economico integrativo di malattia erogato dal datore di lavoro". La stessa sentenza afferma, invece, l' illegittimita' di una clausola dello stesso contratto collettivo "che esclude la sanzionabilita' della omessa, preventiva comunicazione al datore di lavoro dell' assenza durante le fasce orarie di reperibilita', solo per causa di forza maggiore, in quanto questa clausola e' peggiorativa rispetto al concetto di giustificato motivo di cui alla normativa di legge". L' A., rilevata la presenza in numerosi contratti di clausole analoghe alla prima citata, richiama discordi orientamenti della giurisprudenza in materia, e della dottrina. Mostra di concordare, invece, con la decisione annotata riguardo alla illegittimita' dell' altra clausola.
art. 2110 c.c. art. 41 contr. coll. naz. lav. 6 luglio 1984 (addetti industria gomma
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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