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214206
IDG940606537
94.06.06537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caro Michele
Accordo col medico per la falsificazione del certificato e licenziamento per giusta causa
Nota a Cass. sez. lav. 12 novembre 1993, n. 11180
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 747-750
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D7443; D96910; D961
La sentenza riguarda l' impugnazione del licenziamento, per giusta causa e per giustificato motivo, di una lavoratrice per asserita violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e per la ritenuta omissione, da parte dell' impresa datrice di lavoro, di effettuare accertamenti circa la reale esistenza della malattia del figlio, a seguito della quale la lavoratrice era rimasta assente dal lavoro. Riguardo al primo punto, il ricorso viene respinto, dovendosi ritenere che il ritardo della contestazione e' giustificato ogni volta, come nel caso di specie, la societa' datrice di lavoro disponga di una organizzazione particolarmente articolata. Riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva affermato che ai fini dell' indagine circa la legittimita' del licenziamento non doveva attribuirsi rilevanza all' accertamento della reale esistenza della malattia del minore, essendo stato contestato alla lavoratrice unicamente l' uso consapevole di un certificato medico falso, in quanto post-datato.Il Tribunale aveva ritenuto giusta causa di licenziamento tale comportamento in quanto lesivo del vincolo fiduciario che deve legare le parti nel rapporto di lavoro. L' A. approfondisce l' aspetto della vicenda relativamente all' operato di quei medici che rilasciano certificazioni non veritiere. Propone una rassegna di giurisprudenza che vede la Magistratura sempre piu' frequentemente sostenere il principio della piena sindacabilita' dei certificati medici anche sotto il profilo del rapporto di congruita' che deve intercorrere fra diagnosi, prognosi e terapia prescritta.
art. 7 comma 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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