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| IDG940606537 | |
| 94.06.06537 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caro Michele
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| Accordo col medico per la falsificazione del certificato e
licenziamento per giusta causa
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| Nota a Cass. sez. lav. 12 novembre 1993, n. 11180
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 747-750
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700; D7443; D96910; D961
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| La sentenza riguarda l' impugnazione del licenziamento, per giusta
causa e per giustificato motivo, di una lavoratrice per asserita
violazione del principio di immediatezza della contestazione
disciplinare e per la ritenuta omissione, da parte dell' impresa
datrice di lavoro, di effettuare accertamenti circa la reale
esistenza della malattia del figlio, a seguito della quale la
lavoratrice era rimasta assente dal lavoro. Riguardo al primo punto,
il ricorso viene respinto, dovendosi ritenere che il ritardo della
contestazione e' giustificato ogni volta, come nel caso di specie, la
societa' datrice di lavoro disponga di una organizzazione
particolarmente articolata. Riguardo al secondo motivo, la Cassazione
ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva affermato che ai
fini dell' indagine circa la legittimita' del licenziamento non
doveva attribuirsi rilevanza all' accertamento della reale esistenza
della malattia del minore, essendo stato contestato alla lavoratrice
unicamente l' uso consapevole di un certificato medico falso, in
quanto post-datato.Il Tribunale aveva ritenuto giusta causa di
licenziamento tale comportamento in quanto lesivo del vincolo
fiduciario che deve legare le parti nel rapporto di lavoro. L' A.
approfondisce l' aspetto della vicenda relativamente all' operato di
quei medici che rilasciano certificazioni non veritiere. Propone una
rassegna di giurisprudenza che vede la Magistratura sempre piu'
frequentemente sostenere il principio della piena sindacabilita' dei
certificati medici anche sotto il profilo del rapporto di congruita'
che deve intercorrere fra diagnosi, prognosi e terapia prescritta.
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| art. 7 comma 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
art. 2119 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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