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214207
IDG940606538
94.06.06538 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calafa' Laura
Una ipotesi di licenziamento intimato sull' erronea supposizione della persistenza attuale del periodo di prova
Nota a Cass. sez. lav. 22 marzo 1994, n. 2728
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 753-755
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D733; D74700
Viene intimato un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, ma in virtu' del ridimensionamento automatico della clausola difforme del contratto individuale, in corso di causa, i sei mesi pattuiti si riducono ai due previsti dal contratto collettivo applicabile. Il problema e' in che modo cio' influisce sull' atto di recesso dl datore di lavoro. Per i giudici di primo e secondo grado il licenziamento intimato oltre i termini di validita' del patto di prova e' da considerare nullo. Secondo la Cassazione, tale licenziamento "viene a configurarsi come licenziamento individuale che non si distingue da ogni altro licenziamento della stessa natura", purche' sia formalmente corretto e sorretto da giusta causa o da giustificato motivo. Secondo l' A., se qualsiasi considerazione in ordine all' esistenza della seconda condizione e' preclusa, essendo stato investito dell' indagine il Tribunale di rinvio, altrettanto non puo' dirsi per la prima, che formula una serie di rilievi in ordine all' esistenza, nel caso di specie, di adeguati requisiti di forma.
art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 5 l. 11 maggio 1990, n. 108 art. 2096 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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