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214210
IDG940606541
94.06.06541 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caro Michele
Reintegrazione in via d' urgenza e diritto al t.f.r.
Nota a Pret. Frosinone 4 febbraio 1994
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 770-772
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D763; D7472
Due lavoratori licenziati dalle rispettive societa' datrici di lavoro adiscono le vie giudiziali, ciascuno con due distinti ricorsi: con il primo, per decreto ingiuntivo, chiedono il pagamento del trattamento di fine rapporto e di altre indennita' retributive, mentre con il secondo, ex art. 700 c.p.c., domandano la reintegrazione nel posto di lavoro. Disposta la reintegrazione in via d' urgenza per uno di essi, entrambe le societa', con ricorsi successivamente riuniti, propongono opposizione contro i decreti ingiuntivi nel frattempo concessi, sostenendo che la reintegrazione nel posto di lavoro (imminente anche per il secondo lavoratore) avrebbe fatto venire meno i presupposti per l' erogazione del trattamento di fine rapporto. Nel respingere i ricorsi, il Pretore si limita a sottolineare la diversita' degli effetti del provvedimento di reintegrazione concesso in via d' urgenza rispetto a quelli propri della sentenza di merito avente il medesimo contenuto. Richiamato cosi' il contenuto della sentenza, che aderisce ad un orientamento consolidato, l' A. approfondisce l' esame di alcuni aspetti della questione in generale.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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