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214219
IDG940606550
94.06.06550 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rufini Diego
Revocatoria delle rimesse in conto corrente: l' "onorevole compromesso" non e' accettabile
Nota a Cass. 29 luglio 1992, n. 9064
Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 404-411
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D313331; D3156
Nella sentenza annotata la Corte di Cassazione afferma due principi: sono revocabili, ex art. 67 comma 2 l. fall., i versamenti effettuati sul conto corrente del correntista, poi fallito, nella sola ipotesi di contro scoperto e non anche in quella di conto passivo; il correntista ha la disponibilita' delle somme accreditate a suo favore solo dal momento in cui queste vengono annotate sul conto corrente. L' A. richiama la contrastante giurisprudenza sulla materia.
art. 67 comma 2 l. fall. l. 17 febbraio 1992, n. 154
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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