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214221
IDG940606552
94.06.06552 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Mariangela
L' irrevocabilita' di una cessione di credito IVA: un mutamento di indirizzo nella giurisprudenza di merito
Nota a Trib. Milano 16 dicembre 1993
Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 429-437
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D313330
Oggetto del giudizio e' l' azione revocatorio fallimentare di un atto di cessione "pro solvendo" del credito derivante dal rimborso IVA, con clausola di garanzia. I giudici milanesi concludono nel senso di ritenere irrevocabile tale cessione di credito, posta in essere dal soggetto fallito in periodo sospetto, stante una serie di motivi: a) la "normalita'" della cessione di una certa categoria di crediti; b) gli elementi soggettivi rilevanti del caso di specie; c) per quanto riguarda, infine, la domanda di revocatoria proposta in via subordinata, l' insufficienza degli elementi di prova presuntiva a manifestare quegli indizi gravi, precisi e concordati dello stato di insolvenza richiesti dalla legge in materia di presunzioni ed altresi' applicabili in sede fallimentare. L' A. richiama la precedente giurisprudenza e la dottrina sulla materia, che si discosta dall' orientamento dei giudici milanesi.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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