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21442
IDG811301008
81.13.01008 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bompiani adriano
le storture della legge "194". l' obiezione boicottata
Avvenire, an. 14 (1981), fasc. 91 (21 aprile), pag. 1-2
d51800
l' a. sottolinea che la legge n. 194 in materia di interruzione della gravidanza valuta in modo soggettivo la tutela della salute della donna e riconosce in modo ambiguo la liberta' di determinazione della donna. in particolare l' a. rileva che la suddetta normativa ha attribuito al medico il dovere di collaborare all' aborto in seguito alla richiesta della donna; in alternativa viene riconosciuta al medico la via della obiezione di coscienza e questa scelta ponendo il medico al di fuori dell' organizzazione sanitaria preposta a soddisfare le richieste di aborto ha impedito ai medici favorevoli alla tutela della vita di compiere un' opera di prevenzione, di informazione e di valutazione con la donna delle cause che la inducono ad abortire. in merito a tale argomento l' a. osserva che l' art. 21 della costituzione stabilisce per tutti i cittadini libera espressione, la legge n. 194 invece nega per i medici obiettori la liberta' di giudizio. l' a. segnala, infine, che la suddetta normativa vuole in ogni caso rispettare la determinazione della gestante e nello stesso tempo coinvolgere il medico, il quale con la scusa della tutela della salute consente alla donna di abortire.
l. 22 maggio 1978, n. 194
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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