Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214449
IDG950600039
95.06.00039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Marchis Carlo
Presupposti dell' onere di pubblicita' del codice disciplinare
Nota a Cass. 26 febbraio 1994, n. 1974
Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 152-160
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D745; D74702
Ripercorso l' iter giurisprudenziale che nel corso degli anni '80 ha progressivamente portato all' estensione delle garanzie dell' art. 7 l. 300/1970 anche ai c.d. licenziamenti disciplinari, l' A. esamina la sentenza in epigrafe che riguarda la natura giuridica della normativa di cui all' art. 7 cit., che impone al datore di lavoro la predisposizione e l' affissione del codice disciplinare. Nell' ambito dei comportamenti che richiedono la preventiva individuazione e pubblicazione, la sentenza indica, accanto agli inadempimenti del lavoratore "idonei ad influire negativamente sulla quantita' e qualita', oppure sul modo di svolgimento, della prestazione lavorativa, in relazione all' organizzazione o alle particolari caratteristiche dell' ambiente aziendale" un ulteriore gruppo in cui rientrano "comportamenti riprovati dalla coscienza sociale o comunque contrari a regole generalmente riconosciute, o ancora potenzialmente lesivi dell' interesse del datore di lavoro ancorche' non attinenti al contenuto della prestazione lavorativa". Un terzo gruppo comprende la categoria dei comportamenti che non richiedono il rispetto di oneri formali di pubblicazione e affissione, in quanto lesivi dell' interesse dell' impresa, poiche' manifestamente contrari, per la loro rilevanza anche penale, all' etica comune ossia ai valori generalmente accettati dalla collettivita'. Analizzata la seconda categoria di comportamenti previsti dalla sentenza per individuarne gli esatti contenuti, l' A. ritiene che la tripartizione operata dalla sentenza non appare condivisibile alla luce della costruzione sistematica proposta della valenza meramente dichiarativa del codice disciplinare il cui contenuto deve essere limitato nell' ambito degli inadempimenti contrattuali.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2106 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati