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214453
IDG950600043
95.06.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Obbligo di rivalere l' INAIL per infortunio occorso a minore illegalmente adibito a lavoro agricolo
Nota a Cass. 10 dicembre 1993, n. 12193
Dir. lav., vol. amb000, an. 68 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 199-202
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7774; D7013; D91270
L' art. 24 l. 977/1967 dispone che i fanciulli di qualsiasi eta', anche se adibiti al lavoro "contra legem", hanno diritto alle prestazioni contemplate nelle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ma, in tal caso, gli Istituti assicurativi hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l' importo complessivo delle prestazioni erogate in favore del minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi. Tale articolo e' applicabile, afferma la sentenza, "anche nel caso di infortunio sul lavoro occorso ad un minore di anni quattordici adibito allo svolgimento di attivita' lavorativa nell' azienda agricola dei genitori, essendo irrilevanti sia l' eliminazione dei limiti di eta' (ad opera della l. 8 agosto 1972, n. 457) gia' previsti dall' art. 205 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, sia il fatto che detta attivita' lavorativa non sia riconducibile ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato". L' A. esamina la normativa in questione, richiamando l' orientamento giurisprudenziale nel quale la sentenza si inserisce, e richiamando la dottrina.
art. 205 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 24 l. 17 ottobre 1967, n. 977 l. 8 agosto 1972, n. 457 art. 2126 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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