Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


214455
IDG950600045
95.06.00045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tria Lucia
Sulla natura dell' integrazione delle pensioni al trattamento minimo
Nota a C. Cost. 10 giugno 1994, n. 240
Dir. lav., an. 68 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 233-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 11 comma 22 l. 537/1993 "nella parte in cui, nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all' integrazione ai sensi dell' art. 6 comma 3 d.l. 463/1983, convertito nella l. 638/1983, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti, prevede la riconduzione all' importo a calcolo dell' altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell' importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica". La sentenza dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell' art. 6 comma 7 d.l. 463/1983 e dell' art. 11 comma 22 l. 537/1993, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38 comma 2 e 101 Cost. L' A. esamina la sentenza rilevando come essa, offrendo della disposizione impugnata una lettura coordinata non soltanto con il principio di unicita' dell' integrazione, ma anche con la regola del limite di reddito, ha limitato l' effetto caducatorio della propria pronuncia. Cio' e' stato realizzato, afferma l' A., ponendo in collegamento tra loro l' integrazione al minimo delle pensioni, il principio di solidarieta', nonche' l' interesse pubblico alla riduzione della spesa pensionistica nei limiti consentiti dal fondamentale principio di razionalita'-equita' di cui all' art. 3 Cost. L' A. approfondisce l' analisi del ragionamento seguito dalla Corte per quanto riguarda il collegamento tra integrazione al minimo e principio di solidarieta', in relazione alle opposte tesi che attribuiscono natura assistenziale o natura previdenziale all' istituto dell' integrazione al minimo delle pensioni.
art. 6 comma 3 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 art. 6 comma 7 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 l. 11 novembre 1983, n. 638 art. 11 comma 22 l. 24 dicembre 1993, n. 537
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati