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214466
IDG950600056
95.06.00056 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vianello Giorgio Pietro
Recesso unilaterale dell' assicurato, esercitato in epoca precedente al decreto di l.c.a., e sue conseguenze sul "portafoglio" trasferito per legge
Nota a Cass. sez. I civ. 10 luglio 1993, n. 7603
Dir. Ec. Assic., an. 36 (1994), fasc. 2, pag. 561-572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D31302; D3060
Secondo la sentenza in epigrafe la disdetta del contratto di assicurazione r.c.a., comunicata prima del decreto di liquidazione coatta amministrativa dell' impresa di assicurazione, e' idonea a far cessare il contratto di assicurazione impedendone la proroga tacita; ne consegue che il detto contratto non fa piu' parte del portafoglio dell' impresa, e non rientra percio' tra quelli trasferiti. L' A., dopo aver operato un' analisi esegetica dell' art. 2 d.l. 576/1978, secondo il quale per i contratti compresi nel portafoglio il diritto di disdetta non puo' essere esercitato nei due anni che decorrono dalla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, ripercorre l' iter argomentativo percorso dalla Corte di Cassazione e giudica corretta la soluzione adottata. Approfondisce quindi i problemi interpretativi e applicativi posti dall' art. 2 cit.
d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 l. 26 febbraio 1977, n. 39 art. 2 d.l. 26 settembre 1978, n. 576 l. 24 novembre 1978, n. 738 art. 1334 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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